Proroga Pagamenti contanti al 1° Aprile 2020 per detrazioni fiscali
Proroga Pagamenti contanti al 1° Aprile 2020 per detrazioni fiscali

Articolo aggiornato il 18 Febbraio 2020 da Nicola Di Masi

Detrazioni fiscali proroga pagamenti tracciabili

Aggiornamento al 17 Febbraio 2020: Il governo ha ritirato l’emendamento dello slittamento delle regole al 1° Aprile 2020, quindi per ora non ci sarà nessuna proroga. L’art. 1 comma 679 della legge di bilancio 2020 ha previsto, a partire dal 1° Gennaio 2020, l’obbligo di pagamento con documenti tracciabili delle spese indicate dall’art. 15 del Testo Unico delle imposte sui redditi.

Il Ministero dell’Economia ha accolto la richiesta della consulta dei Caf ed ha inserito nel Decreto Legge Milleproroghe, un emendamento che consentirà di far slittare, l’obbligo dei pagamenti tracciabili al 1° Aprile 2020. (per ora non ci sarà nessuna proroga)

Proroga pagamenti tracciabili al 1° Aprile 2020

Dal 1° Gennaio 2020 molti cittadini hanno continuato a pagare il dentista, il ginecologo, la badante o il maestro di musica in contanti, non sapendo che per scaricare queste spese sul modello 730 dell’anno 2021, era necessario il pagamento con documenti tracciabili.

A causa di scarsa informazione o anche dall’impossibilità di pagare con carte di credito o altro, le spese detraibili al 19%, il Ministero dell’Economia ha deciso di spostare l’obbligo al 1° Aprile 2020.

Le spese detraibili, ossia le fatture o le ricevute che consentono un rimborso del 19%, dal 1° Aprile 2020 si possono scaricare, solo se vengono pagate con versamenti bancari o postali, con carte prepagate e di credito o assegni bancari o postali.

Quindi tutti contribuenti, dal 1° Aprile 2020, non avranno diritto alla detrazione del 19% sulla dichiarazione dei redditi 730 2021 o Unico 2021, se non allegheranno alla fattura o allo scontrino fiscale, il documento che attesta il pagamento con strumento tracciabile.

Quali sono le spese che Non devono essere pagate in contanti?

Le spese detraibili, che nel 2020 dovranno essere pagate con:

  1. carte prepagate o di credito,
  2. assegni bancari o postali,
  3. versamenti bancari o postali,
  4. assegni circolari

sono tutte le spese indicate come detrazioni, all’art. 15 del testo Unico delle imposte dei redditi:

  1. gli interessi passivi e tutti gli oneri accessori, comprese le fatture del notaio,
  2. le spese per intermediazione immobiliare sino all’importo di 1000 euro,
  3. le spese sanitarie per l’importo che eccede 129,11 euro,
  4. i costi del veterinario per la cura dell’animale domestico,
  5. le spese per il funerale di parenti sino ad un importo massimo di 1500 euro,
  6. le spese per la frequenza scolastica di corsi universitari,
  7. i costi per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione sino a 800 euro,
  8. le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado,
  9. premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante,
  10. i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo,
  11. le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche,
  12. le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo,
  13. le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 1.500 euro,
  14. le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica,
  15.  i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

I canoni di locazioni, secondo l’esperto del Sole 24 ore, possono essere ancora pagati in contanti, in quanto non beneficiano del rimborso del 19%, ma esclusivamente di un bonus pari a 150 euro o 300 euro in base al Reddito dell’intestatario del contratto. Su questa detrazione attentiamo un maggiore chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Quali spese pagare in contanti nel 2020?

L’art. 1 comma 680 della legge di bilancio 2020, indica anche le spese che possono essere pagate in contanti. Infatti la normativa esclude le seguenti spese:

  1. l’acquisto di medicinali,
  2. dispositivi medici,
  3. prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Questo significa, che le spese elencate precedentemente, potranno essere scaricate sul modello 730 2021 anche se pagate in contanti per tutto l’anno 2020.

Per detrarre le spese sostenute dal 1° Aprile 2020, sulla dichiarazione dei redditi del 2021, i contribuenti devono conservare:

  • le fatture o le ricevute,
  • la copia dell’assegno postale o bancario, del versamento postale o bancario,
  • la copia del bonifico postale o bancario e la transazione effettuata con carta prepagata o carta di credito.

In mancanza di questi due documenti, il CAF o il consulente fiscale, non potrà scaricare l’importo speso sulla dichiarazione dei redditi.

Riferimenti Normativi: L’art. 1 comma 679, 680 della legge di bilancio 2020

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