Cosa prevede la bozza del DL Agosto 2020
Bozza del Decreto di Agosto 2020: cosa prevede

Articolo aggiornato il 4 Agosto 2020 da Stefano Mastrangelo

Decreto di Agosto in arrivo: ecco le novità

Con molta difficoltà il Governo, sta elaborando, un nuovo decreto legge ad Agosto 2020, per prorogare alcune misure a favore delle imprese e delle famiglie, colpite dalle chiusure degli esercizi commerciali e dalla ripresa lenta delle attività.

Proroga cassa integrazione

I datori di lavoro che nell’anno 2020 hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa a causa del Covid-19 e che sono stati autorizzati interamente al periodo precedente di 9 settimane, possono presentare una nuova domanda di cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e cassa integrazione in deroga per altre 18 settimane.

Il periodo della nuova integrazione salariale è collocato nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 al 31 Dicembre 2020.

Nuova proroga Naspi e Dis-Coll

La bozza del decreto di Agosto prevede un ulteriore proroga di 2 mesi, dal giorno di scadenza, per chi ha terminato la Disoccupazione Naspi e Dis-coll nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020. L’importo è pari all’ultima mensilità spettante per la disoccupazione originaria.

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato

Il decreto di Agosto prevede l’esonero del versamento dei contributi previdenziali, per un periodo di 4 mesi, sino al 31 Dicembre 2020, per chi non richiedere le ulteriori settimane di cassa integrazione di cui al presente decreto e per chi ne ha già fruito nei mesi di Maggio e giugno 2020.

Inoltre sino al 31 Dicembre 2020, per chi assume lavoratori subordinati a tempo indeterminato, è riconosciuto l’esonero totale del versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo di 6 mesi, dal momento dell’assunzione. I nuovi rapporti di lavoro, devono comportare un incremento occupazionale netto.

Aumento assegni invalidi civili

Nella bozza di decreto all’articolo 10 è prevista una modifica per aumentare l’assegno degli invalidi civili. Infatti l’incremento dei 287 euro sino a 516 euro, spetterà anche a chi ha un’età pari e superiore a 18 anni, con un’invalidità civile al 100%. Dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto di agosto, si definiranno i tempi per ricevere questo aumento.

Nuovi Bonus per lavoratori Stagionali del Turismo

In arrivo nuovi bonus di 1000 euro per ciascun mese di Giugno e Luglio 2020 per i:

  • lavoratori dipendenti stagionali e in somministrazione, del settore Turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato l’attività lavorativa involontariamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 17 Marzo 2020.

Gli stessi lavoratori, alla data di entrata in vigore del decreto, non devono essere:

  • titolari di pensione,
  • di rapporto di lavoro dipendente,
  • di disoccupazione Naspi,

Inoltre spetta un bonus di 600 euro per ciascuno dei mesi di Giugno e Luglio 2020, ai lavoratori dipendenti ed autonomi colpiti dalle chiusure e sospensioni:

  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
  • lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
  • gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

I lavoratori elencati in precedenza, alla data di presentazione della domanda, non devono essere:

  • titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
  • titolari di pensione.

Bonus lavoratori dello spettacolo e a tempo determinato turismo

I lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo è erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020; la stessa indennità viene erogata per le predette mensilità anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità, per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020, pari a 600 euro con le seguenti condizioni:

  • titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
  • titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
  • assenza di titolarità, al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

I contratti a termine sono prorogati o rinnovati sino al 31 dicembre 2020 (prima 30 agosto 2020) ed è esteso il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo sino al 31 dicembre 2020.

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