CCNL commercio 2021? Tutti i dettagli
Contratto collettivo nazionale del lavoro Commercio 2021

Articolo aggiornato il 30 Luglio 2021 da Stefano Mastrangelo

Contratto commercio e terziario 2021: livelli, retribuzioni, ferie e malattia 

Ccnl Commercio 2021 – In attesa del rinnovo del contratto Commercio, ormai scaduto il 31 dicembre 2019, approfondiamo i livelli, le retribuzioni tabellari e gli istituti contrattuali in vigore per l’anno 2021.

E’ importante distinguere il Ccnl Terziario – commercio, dal nuovo contratto commercio della distribuzione moderna organizzata, in vigore da Dicembre 2018.

Il CCNL commercio, è stato stipulato dalle associazioni sindacabili di categoria il 30 Marzo 2015 ed è entrato in vigore il 01/04/2015. Il contratto nazionale commercio, in scadenza il 31/12/2019, sia per la parte economica e sia per quella normativa, non è stato ancora rinnovato.

Il contratto collettivo nazionale del Commercio riguarda i seguenti settori:

  • del commercio al dettaglio ed all’ingrosso,
  • commercio con i Paesi Esteri,
  • alcuni istituti contrattuali della distribuzione moderna e organizzata;
  • il settore delle importazione
  • gli ausiliari del commercio,
  • l’assistenza dei veicoli,
  • il commercio elettronico,
  • i servizi commerciali (terziario)

Quanti livelli ci sono nel contratto Commercio?

Il contratto collettivo nazionale del commercio prevede diversi livelli, in relazione alle mansioni svolte dal lavoratore e in base alle specializzazioni del prestatore di lavoro. I livelli del contratto commercio e terziario sono otto e vengono indicati con dei numeri romani:

  • livello quadro con la lettera Q: funzioni direttive di rilevante importanza,
  • l livello per gli impiegati direttivi: funzioni ad alto contenuto professionale, come capo di servizio o ufficio tecnico,
  • II livello per gli impiegati di concetto: svolgono compiti autonomi e funzioni di coordinamento e controllo, come addetto alle esecuzioni di progetti,
  • III livello per gli impiegati di concetto (mansioni con conoscenze tecniche ed adeguata esperienza) e per gli operai specializzati provetti; come disegnatore tecnico,
  • IV livello per gli impiegati d’ordine (compiti operativi come la vendita) e per gli operai specializzati; come cassiere comune,
  • V livello per gli impiegati d’ordine e per gli operati qualificati: funzioni con normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche, come addetto al controllo delle vendite,
  • VI livello per gli operai comuni: funzioni con semplici conoscenze, come imballatore,
  • VII livello per gli addetti alle pulizie ed i garzoni.

A questi si aggiungono altre due categorie, gli operatori di vendita di:

  • 1° categoria, gli impiegati di concetto con funzioni per ricerca clientela e trattazione della stessa per la vendita dei prodotti dell’azienda,
  • 2° categoria: gli impiegati d’ordine.

L’articolo 118 del contratto commercio disciplina i passaggi di livello:

Il lavoratore promosso a livello superiore ha diritto alla retribuzione contrattuale del nuovo livello; qualora il lavoratore percepisca, all’atto della promozione, una retribuzione superiore al minimo tabellare del nuovo livello, manterrà la relativa eccedenza come assegno “ad personam” avente lo stesso titolo e caratteristiche originarie. In ogni caso, tale eccedenza non potrà essere assorbita dagli scatti di anzianità e dall’indennità di contingenza.

Il lavoratore appartenente a qualifica non impiegatizia ai sensi di legge, in caso di passaggio a categoria impiegatizia, conserva l’anzianità maturata nelle rispettive qualifiche di impiegato e di lavoratore con mansioni non impiegatizie.

Retribuzioni Contratto commercio 2021

Il Ccnl commercio 2021, stabilisce diverse retribuzioni in base all’inquadramento applicato al lavoratore, dal responsabile del personale o da parte del datore di lavoro. Le retribuzioni del contratto commercio e terziario non sono cambiate dal 1° Gennaio 2020.

le tabelle retributive del contratto Commercio dal 1° marzo 2018 - Aggiornamento dal 1° Gennaio 2020
LIVELLOMINIMOELEMENTO AGGIUNTIVO DI PAGA BASECONTINGENZAINDENNITA' DI FUNZIONETERZO ELEMENTO solo in assenza di contrattazione provincialeTOTALETabelle retributive dal 1° Gennaio 2020 - Allineamento delle retribuzioni
QUADRO1.896,64540,37260,762,072.699,842.699,84
(nessun aumento)
I1.708,49537,520,002,072.248,082.248,08
(nessun aumento)
II1.477,83532,540,002,072.012,442.012,45
(aumento di 1 centesimo)
III1.263,14527,900,002,071.793,111.793,12
(aumento di 1 centesimo)
IV1.092,46524,220,002,071.618,751.618,75
(nessun aumento)
V987,00521,940,002,071.511,011.511,02
(aumento di 1 centesimo)
VI886,13519,760,002,071.407,961.407,94
(diminuzione di 2 centesimi)
VII758,645,16517,510,002,071.283,381.283,38
nessun aumento)
Tabelle retributive OPERATORI DI VENDITA contratto Commercio dal 1° marzo 2018 - Aggiornamento dal 1° Aprile 2023
LIVELLOMINIMOCONTINGENZAAcconto AssorbibileDal 1° Aprile 2023
1°1.031,23530,0428,321.589,60
2°864,19526,1123,781414,07

Ad esempio, un quarto livello del contratto commercio guadagna 1618,75 euro, al lordo delle ritenute di imposta. Mentre un impiegato di terzo livello ha una retribuzione lorda di euro 1793,12.

E’ previsto il pagamento del terzo elemento provinciale, per un importo differente rispetto ai 2,07 euro, di:

  • 11,36 euro per la provincia di Milano,
  • 9,03 euro per la provincia di Piacenza,
  • 10,33 euro per la provincia di Bergamo,
  • 8,78 euro per la provincia di Brescia,
  • 7,75 euro per la provincia di Como e Varese,
  • 6,71 euro per la provincia di Torino,
  • 2,07 nelle provincie nelle quali non sia stato specificamente determinato.

CCNL Commercio Calcolo retribuzione 

Per determinare la retribuzione di un lavoratore del settore commercio, il prestatore di lavoro deve sommare tutti i seguenti importi, indicati sulla busta paga mensile:

  • il minimo retributivo;
  • la contingenza;
  • l’eventuale indennità aggiuntiva prevista per la funzione di quadro;
  • il terzo elemento;
  • l’indennità prevista (5% della paga base) per chi maneggia il denaro per conto del datore di lavoro,
  • indennità di funzione per i quadri di 260,77 euro lordi, per 14 mensilità.

Per determinare la retribuzione giornaliera, il lavoratore deve dividere la retribuzione lorda complessiva (indicata nelle tabelle precedenti) per il coefficiente giornaliero 26 ed invece, per calcolare la retribuzione oraria, bisogna dividere la retribuzione base lorda per:

  • 168 se l’orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali,
  • 182 per 42 ore settimanali,
  • 195 se l’orario di lavoro è di 45 ore settimanali.

Al lavoratore, del contratto commercio, spetta:

  • la tredicesima mensilità, da corrispondere entro la vigilia di Natale (una mensilità di una retribuzione di fatto, per un lavoratore che ha lavorato un anno intero o frazione in dodicesimi, in base alla data di assunzione del rapporto di lavoro),
  • la quattordicesima mensilità, da pagare nel cedolino paga di luglio, corrispondente ad una mensilità della retribuzione.

Contratto commercio 2021: scatti di anzianità, percentuale straordinario

Sono previsti 10 scatti triennali (ogni tre anni) nel contratto collettivo commercio in base al livello del lavoratore:

  • 25,46 euro per livello Q,
  • 24,84 euro per livello I,
  • 22,83 euro per livello II,
  • 21,95 euro per livello III,
  • 20,66 euro per livello IV,
  • 20,30 euro per livello V,
  • 19,73 euro per livello VI,
  • 19,47 euro per livello VII,
  • 15,50 euro per Viaggiatore 1a categoria,
  • 14,46 euro per Viaggiatore 2a categoria.

Gli scatti di anzianità decorrono dal mese successivo da quello di compimento del triennio.

Lo straordinario del Ccnl commercio, ossia il lavoro svolto oltre l’orario normale di lavoro, è ammesso per 250 ore annue massime.

Spettano le seguenti maggiorazioni, per lavoro straordinario:

  • 15% per le prestazioni dalla 41° a 48° ore settimanale,
  • 20% per le prestazioni di lavoro superiori alla 48° settimanale,
  • 30% per lavoro festivo,
  • 50% per lo straordinario notturno, (dalle 22 alle ore 6 superando le 40 ore settimanali)
  • 15% per lavoro notturno. (dalle 22 alle 6 del mattino)

CCNL Commercio Periodo di prova e ferie

Il contratto commercio e terziario, ha prestabilito un periodo di prova massimo di 6 mesi, da indicare sul contratto individuale di lavoro. E’ previsto un periodo di prova di lavoro effettivo:

  • di 6 mesi per i quadri e per i lavoratori di I Livello,
  • 60 giorni per i lavoratori di II, III, IV e V livello,
  • 45 giorni per i lavoratori di VI e VII livello,
  • 60 giorni per gli operatori di vendita.

Al lavoratore del contratto commercio e terziario spettano 26 giorni di ferie, indipendentemente dalla distribuzione dell’orario di lavoro (maturano ogni mese, se il lavoratore presta la propria attività per un minimo di 15 giorni). Le ferie possono essere frazionate per due periodi, al massimo. Per gli stranieri, che devono rientrare per le vacanze nel loro paese, posso cumulare le ferie per un periodo massimo di due anni.

Ai lavoratori del commercio spettano anche i permessi retributivi:

  • 56 ore annue per le imprese sino a 15 dipendenti;
  • 72 ore annue per le aziende con più di 15 dipendenti;
  • 32 ore di permessi in sostituzione delle festività abolite.

Tali permessi bisogna fruirli entro l’anno, oppure entro il 30 giugno dell’anno successivo.

Contratto Commercio Malattia 2021

Chi paga la malattia nel contratto commercio? Il lavoratore del contratto commercio e terziario, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, per un periodo massimo di malattia, di 180 giorni nell’anno solare.

Al lavoratore di lavoro spetta un’indennità pari al 100%, per i primi 3 giorni di malattia (denominata carenza), pagati interamente dal datore di lavoro, solo per i primi due eventi di malattia in un anno.

Dal 01/04/2011, per i primi tre giorni di carenza, al terzo evento di malattia in un anno, viene pagata un’indennità pari al 66% da parte del datore di lavoro ed al 50% nel caso di quarto evento. Al quinto periodo di malattia in un anno, al prestatore di lavoro non verranno pagati i primi 3 giorni.

Questa disposizione non si applica nei casi di:

  • ricovero ospedaliero, day hospital o emodialisi da parte del lavoratore;
  • sclerosi multipla o progressiva o terapie salva vita;
  • eventi morbosi delle lavoratrici donne, verificatesi durante il periodo di gravidanza;
  • eventi di malattia con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni;

Al lavoratore del contratto commercio, spetta un’indennità di malattia pari al 75%, dal 4° giorno al 20° giorno di malattia (per i giorni lavorativi), pagata al 50% dall’Inps e dall’altro 25% dal datore di lavoro. Dal 21° giorno al 180° giorno di malattia, al lavoratore, spetta una retribuzione al 100%, pagata al 66% dall’Inps e dalla restante parte dal datore di lavoro.

Ccnl commercio e terziario infortunio

Nel caso di infortunio sul luogo di lavoro, al lavoratore spetta la conservazione del posto di lavoro per 180 giorni ed un trattamento economico complessivo (compreso dell’indennità dell’Inail) pari al:

  • 100% della retribuzione per il primo giorno di infortunio,
  • 60%, dal 2° giorno al 4° giorno di infortunio,
  • 90%, dal 5° giorno al 20° giorni di infortunio,
  • 100%, dal 21° giorno al 180° giorno.

Se l’Inail non corrisponde l’indennità per l’infortunio, il datore di lavoro non è obbligato a pagare la sua parte corrispondente.

Ccnl commercio preavviso licenziamento 2021

Come per gli altri contrati collettivi del lavoro, in caso di dimissioni (da parte del lavoratore) e di licenziamento (da parte del datore di lavoro), entrambi sono obbligati a dare un periodo di preavviso.

I giorni di preavviso del contratto commercio e terziario, decorrono dal 1° al 16° giorno di ciascun mese, considerando i giorni di calendario. I giorni di preavviso si calcolano in base all’anzianità del lavoratore (anni di servizi) ed al livello.
Per un’anzianità fino a 5 anni, i giorni di preavviso nel caso di licenziamento sono:

  • 60 giorni di calendario per i livelli Q e I;
  • 30 giorni di calendario per i livelli II e III;
  • 20 giorni di calendario per i livelli III e IV;
  • 15 giorni di calendario per i livelli V e VI;
  • 30 giorni per gli operatori di vendita 1° e 2° categoria.

Per un’anzianità di servizio da 5 a 10 anni, i giorni di preavviso nel caso di licenziamento sono:

  • 90 giorni di calendario per i livelli Q e I;
  • 45 giorni di calendario per i livelli II e III;
  • 30 giorni di calendario per i livelli III e IV;
  • 20 giorni di calendario per i livelli V e VI;
  • 45 giorni per gli operatori di vendita 1° e 2° categoria.

Per un’anzianità lavorativa oltre 10 anni, i giorni di preavviso nel caso di licenziamento sono:

  • 120 giorni di calendario per i livelli Q e I;
  • 60 giorni di calendario per i livelli II e III;
  • 45 giorni di calendario per i livelli III e IV;
  • 20 giorni di calendario per i livelli V e VI;
  • 60 giorni per gli operatori di vendita 1° e 2° categoria.

Ccnl commercio preavviso dimissioni 2021

In caso di dimissioni del lavoratore, bisogna procedere alla comunicazione telematica delle Dimissioni volontarie online ed i giorni di preavviso, nel caso di dimissioni con un’anzianità lavorativa sino a 5 anni, sono:

  • 45 giorni di calendario per i livelli Q e I;
  • 20 giorni di calendario per i livelli II e III;
  • 15 giorni di calendario per i livelli III e IV;
  • 10 giorni di calendario per i livelli V e VI.

Nel caso di dimissioni per i lavoratori con anzianità superiore a 5 anni e fino a 10 anni, i giorni di preavviso sono:

  • 60 giorni di calendario per i livelli Q e I;
  • 30 giorni di calendario per i livelli II e III;
  • 20 giorni di calendario per i livelli III e IV;
  • 15 giorni di calendario per i livelli V e VI.

Infine i giorni di preavviso per dimissioni di un lavoratore con anzianità lavorativa superiore a 10 anni sono:

  • 90 giorni di calendario per i livelli Q e I;
  • 45 giorni di calendario per i livelli II e III;
  • 30 giorni di calendario per i livelli III e IV;
  • 15 giorni di calendario per i livelli V e VI.

Congedo matrimoniale e maternità contratto commercio 2021

Nel contratto commercio, i giorni di congedo matrimoniale sono 15 giorni di calendario, retribuito al 100% dal datore di lavoro.

Mentre la Maternità obbligatoria del ccnl commercio è pari al 100% della retribuzione. Una parte anticipata dal datore di lavoro per conto dell’Inps e una integrativa a carico dell’azienda, fino a raggiungere il 100% della retribuzione. Questo vale anche per il calcolo della tredicesima e quattordicesima mensilità, durante l’astensione dal lavoro.

Il contratto collettivo Nazionale del lavoro, ha previsto un Fondo per l’assistenza sanitaria integrativa al servizio sanitario nazionale denominato: Fondo Est. Per tutte le informazioni e per essere rimborsato leggi il nostro articolo: Fondo Est assistenza sanitaria integrativa lavoratori del commercio.

Consulenza del team di insindacabili.it
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