Disoccupazione agricola 2018: domanda e status Inps Online
Sino al 31 Marzo vi è stata la possibilità di presentare la domanda per la Disoccupazione Agricola 2018. Questa domanda riguarda gli:
–
operai agricoli a tempo indeterminato;
–
operai a tempo determinato;
–
i piccoli coloni;
–
i compartecipanti familiari;
–
i piccoli coltivatori diretti che hanno versato volontariamente
fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi
agricoli;
operai agricoli a tempo indeterminato che
lavorano solo per un certo periodo dell’anno;
–
i lavoratori agricoli che si dimettono per giusta causa.
Per
la domanda di disoccupazione agricola si devono avere almeno
102 giornate lavorate nei due anni
precedenti.
Per il 2018 almeno 102 giornate tra il
2016 ed il 2017.
Come controllare lo status della disoccupazione agricola?
Per prima cosa è necessario munirsi come al solito del Codice PIN INPS personale e recarsi poi sull’Home-Page dell’Istituto Previdenziale.
A questo punto bisogna cercare sul
Box di Ricerca “Fascicolo
Previdenziale” per accedere poi al servizio collegato.
Comparirà un menu sulla sinistra e si dovrà cliccare su
Prestazioni e poi su Richieste
Presentate

A destra saranno visibili le varie domande presentate durante gli anni (una sola in caso di prima domanda) con il Codice Domus delle pratiche, la Sede e le date di presentazione.

Cliccando sulla domanda di
Disoccupazione Agricola 2018, si potrà
visualizzare lo Status della stessa.
Nel nostro esempio la Domanda risulta in
Lavorazione con data “inizio prima istanza” 11 Aprile 2018.

Quando arriveranno i soldi?
Il pagamento della disoccupazione agricola (se la domanda sarà correttamente accolta) dovrebbe avvenire verso la fine di giugno 2018 o entro la prima metà del mese di luglio 2018
Disoccupazione Agricola 2018: quanto spetta ed importo
Ecco quanto riporta il sito ufficiale dell’Inps:
L’indennità spetta:
- per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 (366) giornate annue dalle quali si dovranno detrarre: le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo; le giornate di lavoro in proprio; le giornate indennizzate ad altro titolo, quali malattia, maternità infortunio etc.; e quelle non indennizzabili quali espatrio definitivo etc;
- nella misura del 40% della retribuzione di
riferimento. Dall’importo spettante viene detratto il
9% per ogni giornata di indennità di disoccupazione
erogata a titolo di contributo di solidarietà. Questa trattenuta
viene effettuata per un numero massimo di 150 giorni.
N.B. Agli operai agricoli a tempo indeterminato l’indennità viene erogata per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva. Non è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà.
Articolo aggiornato il 20 Marzo 2025 da Stefano Mastrangelo
