Il reddito di cittadinanza fa Reddito ai fini Isee
Il reddito di cittadinanza fa Reddito ai fini Isee

Articolo aggiornato il 3 Marzo 2023 da Stefano Mastrangelo

Le ricariche Reddito di cittadinanza fanno reddito?

Dal 2016, con la riforma dell’Isee, sono stati inseriti nella somma dei redditi dei componenti del nucleo, anche gli importi della carta acquisti, della REI e di altri trattamenti assistenziali esenti da imposta. Il reddito di cittadinanza fa “reddito” ai fini Isee?

Dalle prime nuove attestazioni Isee, risulta in maniera rilevante anche per chi non ha redditi da lavoro dipendente ed autonomo, un valore alto della somma dei redditi del nucleo, che poi diminuisce, grazie alle franchigie per le spese dell’affitto o per il valore della scala di equivalenza.

Il reddito di cittadinanza è un reddito?

Il Reddito di cittadinanza non è un reddito come quello di lavoro dipendente, autonomo o derivante dalla disoccupazione Naspi. E’ un sostengo al Reddito, che verrà inserito nella dichiarazione Isee 2021 automaticamente dall’Inps. (salvo diverse disposizioni)

Quindi nel Quadro FC8, Redditi, trattamenti e spese sezione III, ossia nei trattamenti erogati dall’Inps, lo stesso Istituto previdenziale inserirà l’importo annuale percepito del reddito di cittadinanza e Pensione di cittadinanza, solo a partire dall’ISEE 2021. (Non quello di quest’anno).

Con l’ISEE 2020 (se prendiamo per puro esempio questo anno) si inseriscono i redditi o i trattamenti assistenziali percepiti nel 2018. Nell’esempio seguente il disoccupato ha avuto nel 2018 un solo reddito di 754 euro (di cui 479 da lavoro dipendente) e la REI, per un importo pari a 5806 euro.

Prospetto dei Redditi e dei trattamenti assistenziali ISEE
Prospetto dei Redditi e dei trattamenti assistenziali ISEE

A seguito dell’importo indicato automaticamente dall’Inps della REI e non autodichiarato dal richiedente dell’Isee, scaturisce una somma dei redditi pari a 5560, sottraendo il 20% di franchigia (previsto dalla legge) dall’importo REI e sommandolo ai redditi dichiarati sul 730 o Unico.

Attestazione Isee 2020 per Reddito di cittadinanza
Attestazione Isee per Reddito di cittadinanza

Isee 2021: Il reddito di cittadinanza farà Reddito

Come abbiamo già evidenziato nel nostro articolo: Calcolo Isee per il Reddito di cittadinanza, l’importo annuale del Reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza, come il Reddito di inclusione, sarà inserito automaticamente dall’Inps nel quadro FC8: trattamenti erogati dall’Inps.

Questo significa, ad esempio, che un disoccupato solo, con casa di proprietà, avrà nell’attestazione Isee 2021, una somma di redditi dei componenti del nucleo pari a 5000 euro, pari a 6000 euro (importo reddito di cittadinanza annuale) – 1000 euro franchigia. (20% sino ad un massimo di 1000 euro).

Il valore Isee, senza altri redditi o patrimoni, sarà pari a 5000 euro (5000/1 parametro scala di equivalenza. In tal caso il disoccupato avrà diritto al Reddito di cittadinanza da Gennaio 2021?

Sì, non superando il valore Isee di 9360 euro, avrà diritto ad altri 12 mesi di Reddito di cittadinanza, a partire da gennaio 2021 e percepirà 500 euro al mese se non riceve altri trattamenti Inps in corso. (ossia nell’anno 2021)

Come si calcola l’importo del Reddito di cittadinanza?

E’ molto importante capire due fattori, per il calcolo dell’importo del Reddito di cittadinanza. Il primo, deve essere quello del mantenimento dei requisiti risultante sull’attestazione Isee:

  1. Isee inferiore a 9360 euro, compreso l’importo del REI e del Reddito di cittadinanza,
  2. un valore del patrimonio immobiliare NON superiore a 30.000 euro, esclusa la casa di abitazione;
  3. un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6000 euro per una persona; 8000,00 euro per due componenti, 10.000 euro per tre e più componenti familiari. A questi importi va aggiunto un incremento di 1000,00 euro, per ogni figlio successivo al secondo e di 5000,00 per ogni componente disabile all’interno del nucleo (disabilità media dal 67% al 99%, grave al 100% e non autosufficiente); incrementati di ulteriori 7500 euro, per i nuclei familiari con disabili gravi o non autosufficienti,
  4. un reddito familiare (determinato ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio n. 159/2013 art. 4) che non superi 6000 euro annui, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini del Rdc.  Questo valore è incrementato di 9.360 euro, nel caso in cui il nucleo familiare risieda in un’abitazione in locazione, indicato sul modello Isee. 

Dopo aver controllato il rispetto dei requisiti economici, bisogna calcolare l’importo del Rdc e Pdc, sommando:

  1. Quota A di 500 euro per 12 = 6000 euro per il parametro della scala di equivalenza Rdc (ad esempio 1,4 per due componenti adulti) meno il Reddito complessivo ai fini irpef anno 2018 (non l’importo del REI o del Reddito di cittadinanza) meno i trattamenti assistenziali in corso (ossia quelli che si percepiranno da Gennaio in poi),
  2. la Quota B di 3360 euro annuali per i nuclei con casa di abitazione in affitto e con un canone di locazione mensile pari a 280 euro. Oppure 1800 euro annui per casa di proprietà costruita o acquistata con mutuo.

Ad esempio per due componenti adulti, con un reddito di lavoro dipendente di 6000 euro, con casa di abitazione in affitto e trattamento assistenziale in corso carta acquisti, l’importo del Reddito di cittadinanza è pari a:

  • Quota A = 6000*1.4 = 8400 – 6000 (reddito irpef dichiarato 730 o Unico) – 480 euro (6 mensilità carta acquisti) = 1920
  • Quota B = 3360 (280*12)

Questi due componenti percepiranno di reddito di cittadinanza 440 euro. (1920 + 3360 / 12 mesi)

Per quanto riguarda i trattamenti erogati dall’Inps il messaggio Inps 160 del 17 Gennaio 2020 ha chiarito che: “Ai fini del calcolo del reddito familiare per l’erogazione del beneficio Reddito/Pensione di cittadinanza, siano considerati i trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti del nucleo familiare beneficiario.

Tali trattamenti devono essere trasmessi al SIUSS dagli Enti erogatori entro quindici giorni dal riconoscimento, secondo le modalità già previste dalla normativa in materia (si richiamano, in particolare, l’art. 24 del D.lgs n. 147/2017, il D.M. n. 206/2014 e il decreto direttoriale n. 103/2016).

Riferimento normativoDecreto Legge n. 4/2019 convertito in Legge il 28/03/2019.

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