Ecco una nuova indennità per i lavoratori dello spettacolo
Indennità di Discontinuità Spettacolo come funziona

Articolo aggiornato il 3 Gennaio 2024 da Stefano Mastrangelo

Cos’è lIndennità di discontinuità?

Con il nuovo decreto legislativo del Governo Meloni, è stata introdotta un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo.

Questa misura mira a sostenere i lavoratori dello spettacolo, riconoscendo la peculiarità delle loro prestazioni e la natura strutturalmente discontinua del settore. Questa indennità sarà una misura strutturale e permanente, a partire dal 1° gennaio 2024.

Scopriamo in questo articolo tutti i requisti, i destinatari, e come funziona questo nuovo strumento a sostegno del reddito dei lavoratori dello spettacolo.

Indennità di discontinuità chi ne ha diritto?

Il decreto legislativo n.175 del 30 novembre 2023 concede la possibilità, in via transitoria, di presentare la domanda per l’anno 2023 entro il 15 dicembre 2023, a pena di decadenza.

L’indennità di discontinuità è destinata ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, inclusi:

  • lavoratori autonomi, assicurati al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, compresi i rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa;
  • i lavoratori subordinati a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli.
  • altri lavoratori subordinati a tempo determinato, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2023.

Per ricevere l’indennità di discontinuità del 2023, i lavoratori devono soddisfare determinati requisiti.

Indennità di discontinuità 2023 requisiti

a) Cittadinanza e residenza

  • Essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.
  • Aver risieduto in Italia per almeno un anno.

b) Reddito e contribuzione

  • Possedere un reddito ai fini dell’Irpef (imponibile fiscale) non superiore a euro 25.000 nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda:
  • aver maturato almeno sessanta giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno civile precedente, escludendo giornate coperte da altre contribuzioni o indennizzate diversamente;
  • assenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente, ad eccezione dei rapporti di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità;
  • assenza di trattamento pensionistico diretto.

Domanda indennità di discontinuità lavoratori dello spettacolo

La domanda può essere presentata all’Inps esclusivamente in modalità telematica dal 4 dicembre al 15 dicembre 2023. Si può presentare personalmente attraverso il servizio online dell’Inps “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche. Dopo l’autenticazione con SPID, o con Carta di identità elettronica, oppure con carta nazionale dei servizi, occorre selezionare “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.

È altresì possibile presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato zonali.

Come funziona il bonus per i lavoratori dello spettacolo?

L’indennità di discontinuità del 2023 è riconosciuta per il 90% delle giornate accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno civile precedente, detratte eventuali giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo.

Il pagamento avviene nella misura del 90% del valore calcolato secondo le disposizioni dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 175/2023. Si raccomanda di osservare gli altri requisiti e le modalità stabilite negli articoli 2 e 3 del medesimo decreto legislativo.

Per ulteriori dettagli sulla disciplina della misura sia per il 2023 che per il 2024, sarà emanata una circolare attuativa. Tale documento fornirà informazioni dettagliate sui requisiti, la durata, il calcolo, la misura della prestazione, le modalità di riconoscimento della contribuzione figurativa e il regime di incompatibilità e incumulabilità.

Riferimento Normativo: Messaggio numero 4332 del 04-12-2023

In attesa della pubblicazione della circolare, resta aggiornato leggendo gli ultimi articoli di insindacabili.it:

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