dimissioni volontarie
dimissioni volontarie

Articolo aggiornato il 25 Novembre 2019 da Stefano Mastrangelo

Le dimissioni telematiche: procedura online, normativa e revoca

Dal 12 marzo 2016 è entrata in vigore la nuova procedura telematica per le dimissioni dei lavoratori dipendenti. Le dimissioni volontarie online, sono un atto recettizio con cui il lavoratore dipendente pubblico o privato recede dal contratto di lavoro, senza dare giustificazioni al datore di lavoro.

Prima delle dimissioni volontarie cosa fare?

Per contrastare le dimissioni in bianco, il legislatore ha previsto una nuova procedura telematica per le dimissioni. Prima di dare le dimissioni al tuo datore di lavoro, ti consigliamo di leggere attentamente il contratto e la busta paga. Nel contratto troverai alcune informazioni utili per procedere alla dimissioni ossia:

  • il contratto collettivo nazionale di riferimento (CCNL);
  • il livello della tua prestazione lavorativa (se non è cambiata nel corso degli anni. In questo caso consulta la busta paga);
  • la data di assunzione, che potrai visualizzarla anche leggendo la busta paga.

Data decorrenza dimissioni volontarie

Per le dimissioni volontarie, se il contratto è a tempo indeterminato, devi dare un certo periodo di preavviso in base al livello e all’anzianità di servizio del tuo contratto collettivo (se non dai il periodo di preavviso, dovrai pagare un’indennità di mancato preavviso). Nel caso di contratto a tempo determinato, le dimissioni potranno essere date solo ed esclusivamente per giusta causa.

Nel caso di dimissioni per qualsiasi motivo, avrai diritto al trattamento di fine rapporto, ai ratei di tredicesima e agli eventuali ratei di quattordicesima, alle ferie non godute ed ai permessi non goduti. L’unica cosa che non ti spetta nel caso di dimissioni volontarie è la disoccupazione Naspi (tranne il caso di dimissioni volontarie durante il periodo di congedo obbligatorio).

Dimissioni online: come procedere?

Con il “Jobs Act” a partire dal 12 marzo 2016, le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dovranno essere comunicate al datore di lavoro esclusivamente per via telematica.

Per inviare le dimissioni, accertati del periodo di preavviso e attrezzati del codice Pin Inps dispositivo o dello Spid. Oppure potrai rivolgerti ad un patronato, organizzazione sindacale, ai Consulenti del lavoro o alle sedi competenti dell’Ispettorato del lavoro.

Per procedere alla dimissioni clicca su questo link del Ministero del lavoro. Se sei un cittadino, clicca in basso alla pagina “Cittadino”, oppure se sei un’operatore abilitato clicca su “Soggetto abilitato” e vai avanti con la procedura.

Dimissioni volontarie online e per giusta causa
Dimissioni volontarie online

Clicca sul logo dell’Inps ed inserisci il  codice fiscale ed il codice Pin Inps personale. Clicca su Spid per accedere con le credenziali SPID.

Dimissioni volontarie online e per giusta causa
Dimissioni volontarie online e per giusta causa

Clicca su Nuovo

Dimissioni volontarie online procedura
Dimissioni volontarie online procedura

Clicca sul pallino prima del 2008 o dal 2008 in poi, nel caso in cui il rapporto di lavoro è iniziato prima o dopo del 2008. E’ importante sapere che per i rapporti di lavoro instaurati precedentemente al 2008, il lavoratore dovrà indicare tutti i dati dell’azienda ed in particolare:

  • la data di inizio del rapporto di lavoro,
  • la tipologia contrattuale,
  • i dati del datore, con indirizzo email o posta elettronica certificata. (Pec)
Dimissioni volontarie online il rapporto di lavoro è iniziato
Dimissioni volontarie online il rapporto di lavoro è iniziato

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Dimissioni volontarie online crea comunicazione
Dimissioni volontarie online crea comunicazione

Dimissioni telematiche data decorrenza

Andando avanti con la procedura visualizzerai i dati del datore di lavoro. Controlla se sono corretti ed indica la data di decorrenza delle dimissioni. Tale data corrisponderà al primo giorno successivo dall’ultimo giorno lavorativo. In seguito indica il tipo di comunicazione:

  • dimissioni volontarie, nel caso in cui il lavoratore vuole concludere il rapporto di lavoro senza motivi gravi;
  • dimissioni per giusta causa, quando non è possibile continuare anche provvisoriamente il rapporto di lavoro. Le cause delle dimissioni per giusta causa sono: a) mancato pagamento della retribuzione;
    b) aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
    c) modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
    d) mobbing, ossia di crollo dell’equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi;
    e) notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda (anche Corte di Giustizia Europea, sentenza del 24 gennaio 2002);
    f) dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall’art. 2103 codice civile (Corte di Cassazione, sentenza n. 1074/1999);
    g) dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente (Corte di Cassazione, sentenza n.5977/1985).
  • risoluzione consensuale quando ci sia la volontà di entrambi le parti a risolvere il rapporto di lavoro.

In seguito clicca su conferma e stampa la comunicazione delle dimissioni. In quel momento avrai inviato all’indirizzo e-mail o all’indirizzo Pec dell’azienda le tue dimissioni.

Dimissioni volontarie, giusta causa, risoluzione consensuale
Dimissioni volontarie, giusta causa, risoluzione consensuale

Revoca dimissioni telematiche

Il lavoratore ha la possibilità di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale entro 7 giorni successivi alla comunicazione.

Non si applica la nuova procedura per le dimissioni dei rapporti di lavoro:

  • della pubblica amministrazione;
  • di baby-sitter, colf e badanti (lavoro domestico);

Inoltre non si applica nel caso di dimissioni o risoluzione consensuale fatte nelle sedi conciliative indicate nell’art. 2113 c.c., 4° comma e nelle Commissioni di certificazione.

Nel caso di dubbi o difficoltà puoi scrivere al supporto tecnico per gli utenti e gli operatori, al seguente indirizzo e-maildimissionivolontarie@lavoro.gov.it.

Riferimento normativo: Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2015

4 Commenti

  1. Buongiorno, lavoro in uno studio professionale 4 livello contratto sostituzione maternità,part time 75% il mio contratto scade al rientro della collega….è da 5 mesi che lavoro li, ma la situazione sta diventando insostenibile, mi obbliga a fare il full time, ore in nero non pagate e urla e “ricatta”…si proprio così….ricatta che se me ne vado anch’io (proprio x l’ambiente difficile scappano tutti) mi denuncia…..non so cosa fare ho visto che nei contratti a tempo determinato se mi dimetto lo devo risarcire….ma se do un lungo preavviso (tipo 1 mese e gli lascio il tfr….anche l’ultimo stipendio) lui può ugualmente denunciarmi?…..non so cosa fare….non riesco piu a sostenere una situazione lavorativa così…grazie x l’aiuto

    • La sostituzione della maternità dura 5 mesi. Controlli meglio il suo contratto individuale e le motivazione per una risoluzione anticipata. L’unico motivo in generale può essere la giusta causa.

  2. Salve, oggi ho avuto una discussione con il mio attuale datore di lavoro dove gli ho detto della mia insoddisfazione sulle mansioni a me attribuite e ci siamo accordati sul cessare il contratto prima del termine contratto ( fine di questo mese). io prima di firmare il contratto ero in disoccupazione naspi e ho lavorato per soli 2 mesi. il contratto comunque ne durava solamente 3.
    Pertanto volevo chiedere se, visto che la naspi non cessava ma solo bloccava, dopo comunicazione ad inps e al ministero per dimissioni volontarie, mi riprende la naspi anche se c’è cessazione prima del tempo.
    Grazie per la gentile risposta

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