Reddito di cittadinanza ultimi chiarimenti Inps
Reddito di cittadinanza ultimi chiarimenti Inps

Articolo aggiornato il 23 Settembre 2019 da Nicola Di Masi

Reddito di cittadinanza ultimi chiarimenti Inps

La circolare Inps n. 100 del 05/07/2019, ha definitivo una volta per tutte, i requisiti del reddito di cittadinanza, soprattutto per i cittadini stranieri. Ha chiarito i requisiti patrimoniali e reddituali in caso di nucleo con abitazione in affitto ed ha specificato la decorrenza del beneficio e quando devono essere comunicate le variazioni patrimoniali e dell’attività lavorativa. Vediamo insieme le ultime novità del reddito di cittadinanza.

Reddito di cittadinanza ultime novità

Il reddito di cittadinanza è una misura per il contrasto della povertà, della disuguaglianza e dell’esclusione sociale, al fine dell’inserimento lavorativo, attraverso politiche attive del lavoro. I componenti del nucleo familiare, entro 30 giorni dall’erogazione del beneficio, devono sottoscrivere la DID (dichiarazione di disponibilità al lavoro) presso i Centri per l’Impiego ed attendere la chiamata dai parte delle nuove qualifiche professionali denominate Navigator, per la sottoscrizione del patto di lavoro o di inclusione sociale. Infatti dal 19 al 24 luglio saranno contrattualizzati i 2980 navigator, che hanno superato il test di selezione. Quindi a breve, i fruitori del reddito di cittadinanza, saranno chiamati dai centri per l’Impiego.

Per tutti coloro che sono esonerati (ad esempio chi ha compiti di cura o assistenza a minori di tre anni o persone con disabilità gravi), è importante farsi sottoscrivere dal Centro per l’impiego, una dichiarazione di esonero, nel quale l’ufficio di collocamento, attesti che non sono obbligati a dichiararsi disponibili al lavoro.

Importante novità per la trasmissione della domanda e dei modelli Rdc-com esteso e ridotto, è che gli stessi possono essere inviati sia:

  • da qualsiasi centro di assistenza fiscale CAF,
  • dagli Istituti di Patronato in maniera gratuita.

I requisiti per accedere al reddito di cittadinanza

Per richiedere il reddito di cittadinanza o la pensione di cittadinanza devi essere in possesso di diversi requisiti. Prima di presentare la domanda devi aver elaborato il modello Isee 2019 ordinario senza errori o omissioni, il nuovo Isee corrente o l’Isee Minorenni. Nella circolare dell’Inps viene specificato che i coniugi separati o divorziati, fanno parte dello stesso nucleo familiare, quando risiedono nella stessa abitazione. Tali coniugi risultano in due nuclei familiari diversi, solo se, hanno due diverse residenze nell’anagrafica comunale. Quando la separazione o il divorzio è avvenuta dopo il 1° Settembre 2018, il cambio della residenza deve essere verificato ed accertato da verbale degli organi di polizia municipale.

Inoltre devi essere disoccupato. Sono considerati disoccupati anche i lavoratori che non superano: 8000 euro di reddito di lavoro dipendente e 4800 di reddito di lavoro autonomo (art. 4 comma 15-quater Dl. 4/2019 convertito con la legge n. 26/2019)

Dopo il rilascio del modello isee 2019, devi controllare se si rispettano i requisiti richiesti per il reddito di cittadinanza e la pensione di cittadinanza. I requisiti sono:

  • valore della situazione economica equivalente Isee inferiore a 9.360,00 euro;
  • un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6000 euro per le persone sole, incrementato di 2000 euro per ogni ulteriore componente successivo al primo, sino ad una soglia di 10000 euro massima (incremento di ulteriori 1000 euro per ogni figlio successivo al secondo). Tali somme sono accresciute di 5000 euro, per ogni componente con disabilità media e 7500 euro, con disabilità grave o non autosufficienza.
  • Valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro, compresi gli immobili in Italia ed all’estero (valore IVIE del 31 Dicembre dell’anno precedente).
  • Un valore del reddito familiare che non superi 6000 euro annui, moltiplicati per il parametro della scala di equivalenza del Rdc o Pdc, per le persone sole, elevati sino a 9360 euro per il parametro della scala di equivalenza per il reddito di cittadinanza e 7560 euro per richiedere la Pensione di cittadinanza.

La circolare dell’Inps, dopo 4 mesi dall’entrata in vigore del reddito di cittadinanza, ha specificato che il reddito di familiare non coincide con il valore ISR dell’attestazione Isee. Il richiedente deve considerare come reddito familiare, ai fini del reddito e della pensione di cittadinanza, tutti i redditi di lavoro dipendente del nucleo dell’anno 2017 indicati sulla dichiarazione dei redditi 730 2018, Unico 2018 o Cu 2018 meno i trattamenti assistenziali inclusi nell’ISEE o in godimento. (Ad esclusione del bonus bebè e dell’indennità di accompagnamento)

Per il calcolo del reddito e pensione di cittadinanza, bisogna considerare la:

  • Quota A: reddito del nucleo familiare al netto dei trattamenti assistenziali,
  • Quota B: quota aggiuntiva per canone di locazione o rata del mutuo

Se il nucleo rispetta i requisiti precedenti indicati, la quota A può essere anche pari a zero o negativa ed il beneficiario otterrà solo la Quota B, in questo caso.

Reddito di cittadinanza ai cittadini stranieri

Oltre ai requisiti precedentemente indicati, i cittadini stranieri, oltre ad essere in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo CE, ai fini del riconoscimento del beneficio, devono richiedere all’Autorità estere competente, un certificato tradotto in italiano e legalizzato dal Consolato italiano, nel quale si certifica il reddito ed il patrimonio del nucleo familiare nel Paese di origine.

Questo requisito non è richiesto per i Paesi con Status di rifugiato politico e l’individuazione degli stessi Paesi, avverrà con apposito decreto. Per questo le domande del reddito di cittadinanza degli stranieri, da Aprile 2019 sono sospese, sino alla pubblicazione del Decreto del Ministero del lavoro.

Chiarimenti Reddito di cittadinanza: decorrenza, variazione lavorativa e di patrimonio

Il reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza decorre dal mese successivo dalla data di presentazione della domanda. E’ possibile presentare la domanda, dal giorno 6 di ogni mese. L’Inps accoglie la richiesta Rdc o Pdc entro 30 giorni dalla presentazione.

Il reddito di cittadinanza è compatibile con l’attività lavorativa. Nel caso di assunzioni di uno o più componenti familiari, il reddito presunto, il contratto di lavoro e la data di inizio o eventualmente di fine, devono essere comunicati entro 30 giorni dalla variazione, con il modello Rdc – com esteso, durante la fruizione del Rdc. Nel caso di reddito di lavoro autonomo, questo deve essere dichiarato con il modello Rdc com esteso ogni trimestre.

Nel caso di variazione patrimoniali mobiliari (donazione di denaro) e immobiliari (donazione di un immobile), la stessa deve essere comunicata all’Inps, entro 15 giorni dall’evento.

Il modello Rdc com ridotto o esteso può essere trasmesso:

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2 Commenti

  1. Salve, sono percettrice di rdc e ho intenzione di avviare una piccola attività, è vero che mi viene riconosciuto il beneficio per sei mesi tutti insieme?
    Come si presenta la domanda?

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