Articolo aggiornato il 19 Gennaio 2022 da Stefano Mastrangelo
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Il Tfr matura durante il congedo Covid-19?
I periodi di congedo straordinario Covid-19 pagati la 50% della retribuzione, sono utili ai fini della maturazione del Trattamento di fine servizio, per i dipendenti pubblici e del trattamento di fine rapporto per i dipendenti privati?
Spetta il Tfr e Tfs durante il congedo straordinario?
L’Inps, con il messaggio numero 2968 del 27 Luglio 2020, ha previsto che l’assenza dal lavoro per il godimento del periodo di congedo straordinario, durante l’emergenza sanitaria, è utile ai fini della maturazione del Tfs e Tfr.
Sino al 31 Agosto 2020, è possibile usufruire di massimo 30 giorni, dal periodo 5 Marzo 2020 al 31 Agosto 2020, per accudire i figli minori di 12 anni, con un pagamento della retribuzione del 50%.
Per i dipendenti pubblici i periodi di congedo Covid-19, anche ridotti, sono considerati ai fini del calcolo del Tfr o Tfs, come se il dipendente avesse interamente lavorato. A questi lavoratori spetta anche la contribuzione figurativa previdenziale, per il raggiungimento dell’amata pensione.
Tfr durante la cassa integrazione: chi lo paga?
L’articolo 2120 del codice civile sancisce che: “In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell’anno per una delle cause di cui all’articolo 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l’integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.”
Quindi, anche nel privato, i periodi di sospensione anche parziali, per i quali siano pagati con la cassa integrazione, sono pienamente utili ai fini della maturazione del Trattamento di fine rapporto ed a carico del datore di lavoro, indipendentemente dalle sorti del lavoratore. (se continua a lavorare o in seguito viene licenziato).
Per quanto riguarda il Tfs ed Il TFR, il lavoratore avrà diritto all’accantonamento del Tfr, anche durante i periodi di congedo o di cassa integrazione, nella stessa misura, a cui avrebbe diritto, in caso di normale svolgimento dell’attività lavorativa.
Riferimento Normativo: Messaggio Inps n. 2968 del 27 Luglio 2020, articolo 2120 codice civile, sentenza n. 17051/2018 della Corte di Cassazione
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