Sanzioni Covid 19 decreti Coronavirus
Sanzioni Covid 19 decreti Coronavirus

Articolo aggiornato il 19 Gennaio 2022 da Nicola Di Masi

Elenco sanzioni in vigore per spostamenti illegittimi

I diversi decreti approvati dal Governo, durante l’emergenza Coronavirus, prevedono molteplice sanzioni, multe e controlli, per gli spostamenti non consentiti delle persone fisiche su tutto il territorio nazionale. Oltre 70.000 persone sono state denunciate alla magistratura, per il mancato rispetto delle norme sugli spostamenti.

La contestazione del reato è punibile ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, il quale prevede che: “chiunque  non  osserva un provvedimento legalmente  dato  dall’autorità per ragione di giustizia o di  sicurezza  pubblica  o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito,  se  il  fatto non costituisce un più grave reato, con  l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda, fino a 206 euro”.

Sanzioni Covid 19 per spostamenti illegittimi

L’articolo 650 del codice pensale, prevede l’arresto fino a tre mesi o un’ammenda sino a 206 euro. Nella prassi però il reato penale può essere estinto:

  1. pagando la metà della pena pecuniaria, pari a 103 euro prima del processo, senza nessun processo e nessun altro costo per il soggetto denunciato,
  2. pagando l’ammenda di 103 euro, se si riceve una condanna con decreto penale, chiedendo la revoca entro 15 giorni.

Secondo alcuni giuristi, la norma da applicare sarebbe l’articolo 260 del Regio Decreto 27/07/1934, n. 1265. Infatti il testo unico delle leggi sanitarie, prevede una sanzione, con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da euro 21 a euro 413,00, per chiunque non osserva un ordine legalmente dato, per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo.

A causa della debolezza della sanzione imposta, il governo sta pensando ad una sanzione amministrativa sino a 3000 euro, per gli spostamenti non consentii dalla legge in questo periodo di emergenza sanitaria. Infatti, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto Legge nella serata dal 24 marzo 2020, il quale ha previsto una sanzione amministrativa immediata, da 400 a 3000 euro, per chi viola le norme anti-contagio.

Aggiornamento: La sanzione prevista dall’articolo 650 del codice penale è stata eliminata dal 26 Marzo 2020, data di entrata in vigore della sanzione amministrativa da un minimo di 400 euro ad un massimo di 3000 euro, per chi viola le norme di quarantena.

Sanzioni Coronavirus in vigore

Le sanzioni previsti in vigore, per le persone fisiche che si spostano, senza assoluta urgenza, dal 8 Marzo al 3 Aprile 2020 sono:

  1. sanzione articolo 650 del codice penale (arresto fino a tre mesi o un’ammenda sino a 206 euro) per gli spostamenti di persone fisiche sul territorio nazionale, eccetto che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
  2. Sanzione articolo 650 e 452 del codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica) per allontanamento dalla propria abitazione da parte di persona sottoposta a quarantena o posta in isolamento fiduciario dall’ULSS,
  3. sanzione articolo 650 del codice penale, per attività motorie svolte all’aperto, senza il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro tra persona e persona. (in vigore dal 9 Marzo al 3 aprile 2020)
  4. sanzione articolo 650 del codice penale, per celebrazione di cerimonie civili e religiose. (in vigore dal 9 Marzo al 3 aprile 2020)

Dal 21 Marzo 2020 al 3 Aprile 2020 è applicata la sanzione dell’articolo 650 del codice penale per:

  • l’accesso a parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici,
  • per eseguire l’attività ludico ricreativa all’aperto, salvo se è fatta, in prossimità della propria abitazione e nel rispetto di 1 metro da ogni altra persona,
  • spostamento verso le seconde case o abitazioni diverse da quella principale nei giorni festivi, prefestivi ed in quelli che precedono tali giorni (i venerdì),
  • esercitare attività motoria anche con l’animale da compagnia, salvo se è effettuata, entro 200 metri dall’abitazione,
  • per l’accesso agli esercizi commerciali in più di una persona per famiglia. Sono esclusi coloro che necessitano di assistenza, come disabili o anziani.

Il trasferimento con qualsiasi mezzo, verso un altro Comune diverso da quello in cui ci si trova, è consentito solo dichiarando, con il nuovo modello di autocertificazione, le comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza, ovvero per motivi di salute.

Una falsa dichiarazione o attestazione ad un pubblico ufficiale sulle identità o su qualità personali proprie o di altri, è punita con la reclusione non inferiore a due anni, ai sensi dell’articolo 495 del codice penale.

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