Decreto Sostegni testo approvato
Decreto sostegni Bonus INPS REM Naspi

Articolo aggiornato il 21 Marzo 2021 da Nicola Di Masi

Ultime novità misure Decreto sostegni

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 19 Marzo 2021, il decreto sostegni, per aiutare le imprese e le famiglie, colpite dall’emergenza Coronavirus. Il testo del decreto legge, non è stato ancora pubblicato sulla gazzetta ufficiale.

Vediamo insieme le misure per il lavoro e per i disoccupati. E’ sempre opportuno, attendere il testo definitivo e le circolari esplicative dell’Inps e dell’Agenzie delle Entrate.

Proroga CIG e assegno ordinario

Il decreto sostegni prevede ulteriori:

  • 13 settimane di cassa integrazione ordinaria dal 1° Aprile 2021 al 30 giugno 2021,
  • 28 settimane di cassa integrazione in deroga e Assegno ordinario, dal 1° Aprile 2021 al 31 dicembre 2021,
  • 120 giorni di cassa integrazione ordinaria agricoli, nel periodo compreso tra il 1° Aprile 2021 ed il 31 Dicembre 2021.

Per tutte le aziende che possono usufruire della cassa integrazione ordinaria, si allunga il blocco dei licenziamenti sino al 30 Giugno 2021. Per tutte le altre imprese, che non possono richiedere la cassa integrazione ordinaria, il divieto di licenziamento è previsto sino al 31 Ottobre 2021.

Sono anche semplificate le procedure per il pagamento della Cassa integrazione, eliminando il modello Sr41 e utilizzando il flusso telematico UNIEMENS-CIG.

Bonus INPS Covid 2021 di 2400 euro

Il nuovo decreto Legge del Governo Draghi, prevede l’erogazione di una tantum di 2400 euro, per i seguenti lavoratori:

  • Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo (anche somministrati) e degli stabilimenti termali, anche somministrati, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo. Gli stessi non devono essere titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente né di naspi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  • lavoratori dipendenti stagionali e ai lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
  • lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
  • incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito nell’anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

Alla data di presentazione della domande, le categorie elencate precedentemente, non devono essere:

  • titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
  • titolari di pensione diretta.

Il nuovo Bonus Inps di 2400 euro spetta anche ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti:

  • titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
  • titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
  • assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Indennità Covid-19 Lavoratori dello spettacolo

Spettano le indennità Covid-19 anche:

  • ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 75.000 euro. Gli stessi non devono essere titolari di pensione, né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del medesimo decreto,
  • ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro. 7.

Tutte le indennità precedenti non sono cumulabili tra loro ed invece sono compatibili con l’assegno ordinario di invalidità.

Per ricevere questi bonus, bisognerà presentare una domanda all’Inps, entro il 30 Aprile 2021 (data prevista nella bozza). Queste indennità non sono soggette a tassazione.

Nel testo non ci sono bonus per i lavoratori agricoli.

Bonus Inps 2021 lavoratori sportivi

E’ prevista una tantum, da parte della società̀ Sport e Salute S.p.A, ai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività̀, presso:

  • il Comitato Olimpico Nazionale (CONI),
  • il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP),
  • le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate,
  • gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI),
  • il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP),
  • le società̀ e associazioni sportive dilettantistiche.

L’importo è pari a:

  • 3600 euro, che nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi riferiti all’attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui,
  • 2400 euro, che nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi riferiti all’attività sportiva in misura compresa tra 4000 euro a 10.000 euro annui,
  • 1200 euro, per i soggetti che nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi riferiti all’attività sportiva in misura inferiore a 4000 euro.

REM Inps tre mensilità

Il testo del decreto sostegni, riconosce tre quote del reddito di emergenza, per i mesi di Marzo, Aprile e maggio 2021, ai nuclei familiari:

  1. con un Isee ordinario e corrente, in corso di validità inferiore a 30.000 euro,
  2. che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni Naspi e Dis-Coll,
  3. che non hanno percepito o non percepiscono una delle indennità Covid-19.

Il reddito di emergenza spetta anche per tre mesi (marzo, Aprile, Maggio) per chi è in possesso dei seguenti requisiti:

  • il richiedente deve essere residente in Italia,
  • il valore Isee deve essere inferiore a 15.000 euro;
  • un valore del nucleo familiare nel mese di Febbraio 2021, inferiore a 400 euro moltiplicato per il valore della scala di equivalenza del nucleo familiare (in base al numero dei componenti); per coloro che risiedono in una casa in locazione, la soglia è incrementa di 1/12 del valore annuo del canore di locazione, indicato sull’Isee,
  • per coloro che NON hanno percepito, all’interno del nucleo familiare, una delle indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport (articolo 10 del decreto Sostegni);
  • il valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020, inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Il reddito di emergenza è incompatibile con:

  • titolarità di un contratto di lavoro subordinato, da parte di un componente familiare, con esclusione del contratto a chiamata senza diritto all’indennità di disponibilità,
  • il reddito e pensione di cittadinanza, (solo se è intervenuta la riscossione della ricarica Inps, in relazione al periodo di percezione del REM)
  • pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.

Per ricevere il REM, con esclusione per chi ha terminato la Naspi e Dis-coll, bisogna presentare una domanda telematica all’Inps, entro il 30 Aprile 2021.

I pagamenti, come abbiamo visto per le quote precedenti, avverranno ogni mese, entro il 15/19 del mese successivo, alla data di presentazione della domanda.

Reddito di cittadinanza sospeso per redditi

Il nuovo decreto sostegni prevede che per l’anno 2021, la sospensione del reddito di cittadinanza, per i componenti del nucleo beneficiario, con uno o più contratti a termine, il cui valore del reddito sia pari o inferiore a 10.000 euro annui.

La novità, è che per chi percepisce redditi inferiore a 10.000 euro, con uno o più contratti a tempo determinato, non avverrà la sospensione delle ricariche del reddito di cittadinanza.

Nuovo requisito Naspi 2021

Per le nuove disoccupazione Naspi richieste, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto Sostegni e sino al 31 Dicembre 2021, non è necessario essere in possesso del requisito dei 30 giorni lavorativi, negli ultimi 12 mesi.

Quindi per richiedere la Naspi, da adesso in poi, è necessario solo il requisito della disoccupazione involontaria e le 13 settimane negli ultimi 4 anni.

Infine è previsto un contributo a fondo perduto, a tutti coloro che sono titolari di partita iva attiva (non cessata alla data di entrata in vigore del decreto) e che svolgono un’attività di impresa o sono dei professionisti.

Il nuovo decreto Sostegni prevede anche il condono delle cartelle esattoriale dal 1° gennaio 2000 al 31 Dicembre 2010, per un importo massimo di 5000 euro.

Le misure per imprese e famiglie del Ministero del lavoro

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