Disoccupazione Naspi e trasferimento all’estero
Cosa accade se un cittadino percettore di Disoccupazione Naspi si trasferisce all’estero per un periodo di vacanza o alla ricerca di Lavoro?
In questo articolo cercheremo di capire cosa dice l’INPS in merito alla Disoccupazione Naspi ed al trasferimento all’estero. Disoccupazione Naspi e trasferimento all’estero
Secondo la normativa europea, un lavoratore disoccupato che ha maturato il diritto alla Disoccupazione seconde le legge di uno o più stati dell’Unione Europea, può conservare tali benefici recandosi in un altro stato comunitario alla ricerca di una nuova occupazione
Disoccupazione Naspi ed Estero: a chi è rivolta la normativa
La normativa riguarda i cittadini disoccupati:
- di uno stato dell’Unione europea,
- di uno stato del SEE (come Islanda, Liechtenstein e Norvegia),
- Svizzeri,
- o di paesi extracomunitari, solo se residenti in uno stato UE e assicurati almeno in due stati membri (circolare INPS 15 marzo 2011, n. 512);
- apolidi e rifugiati residenti in uno stato membro.
Disoccupazione all’Estero: Decorrenza e Durata
Il cittadino che percepisce la Disoccupazione Naspi in Italia e che si reca all’estero per cercare una nuova occupazione, può conservare il diritto alla prestazione di Sostegno al Reddito sino ad un massimo di 3 mesi. Tali mesi vanno conteggiati dalla data di partenza dall’Italia.
In maniera speculare, anche chi percepisce l’indennità di disoccupazione da uno Stato comunitario e rientra in Italia, ha diritto a conservare l’assegno di Disoccupazione per 3 mesi (massimo 6 mesi in caso di eventuale proroga)
L’indennità di Disoccupazione Naspi è sospesa finché all’ufficio del lavoro dello stato comunitario, il disoccupato non comunichi all’INPS l’avvenuta iscrizione con la relativa data. Ricevuta questa comunicazione, l’INPS paga direttamente al cittadino la prestazione dovuta a cominciare dalla data dell’avvenuta partenza. Se l’iscrizione presso l’ufficio del lavoro dello stato estero avviene dopo sette giorni, la Naspi sarà pagata dalla data di iscrizione e sino alla data di scadenza già fissata (bisogna considerare tre mesi a partire dalla data di partenza dall’Italia o dall’Estero)

Disoccupazione all’Estero: Quando decade
Se il cittadino percettore di Disoccupazione Naspi si reca all’Estero alla ricerca di un nuovo lavoro senza comunicarlo al centro per l’impiego, perde il diritto di esportare tale beneficio fuori dall’Italia e quindi, l’INPS provvederà a recuperare l’intera somma versata, a partire dal giorno dell’avvenuto trasferimento in terra Estera.
La circolare Inps n. 177 del 28/11/2017 ha precisato che, i beneficiari della disoccupazione Naspi che si trasferiscono temporaneamente per la ricerca di un posto di lavoro all’estero, continueranno a percepire la prestazione Inps senza giustificarne le ragioni.
Disoccupazione Naspi all’Estero: Quanto spetta
Un cittadino italiano beneficiario di disoccupazione a carico di uno stato estero che rientra in Italia per cercare un nuovo lavoro, oltre a beneficiare dell’indennità per il periodo esportato, potrebbe avere anche diritto all’indennità di disoccupazione prevista per i cittadini rimpatriati. Naturalmente, dal periodo indennizzabile come rimpatriato (al massimo 180 giorni) saranno detratte le giornate già indennizzate all’estero.
Esempio dal sito Inps.it
Se una persona che ha lavorato in Germania dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2012, in Lettonia dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013 e in Italia dal 1° luglio 2013 al 15 settembre 2013, sulla base dei soli periodi maturati in Italia (Stato dell’ultima occupazione) non avrebbe diritto al pagamento di alcuna prestazione.
Cumulando, invece, i periodi lavorati in tutti gli stati, raggiunge il diritto alla disoccupazione NASpI e l’importo della prestazione erogata è calcolato sull’imponibile previdenziale del lavoro svolto in Italia.
Questa stessa regola è applicata anche quando una persona ha lavorato, per ultimo, in un paese diverso dall’Italia.
Riferimento normativo: circolare Inps n. 177 del 28/11/2017, articolo 21 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, circolare Inps n. 85/2010, punti 5 e 6
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Articolo aggiornato il 31 Ottobre 2023 da Stefano Mastrangelo
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