Quante volte si può richiedere la disoccupazione Naspi
Quante volte si può richiedere la disoccupazione Naspi

Articolo aggiornato il 31 Ottobre 2023 da Stefano Mastrangelo

Quante volte si può richiedere la Naspi Inps: come funziona e come fare?

E’ possibile presentare la domanda di disoccupazione Naspi più volte in un anno? Quali sono i requisiti e la durata? In questo articolo vediamo insieme, come richiedere la disoccupazione Naspi, se si è perso involontariamente il lavoro più di una volta in un anno.

Disoccupazione Naspi: si può prendere due volte?

La Disoccupazione Naspi Inps spetta, in caso di disoccupazione involontaria da parte di un lavoratore dipendente. Chi perde involontariamente il lavoro più volte in un anno, può richiedere la Naspi se è in possesso di determinati requisiti. La disoccupazione spetta in caso di:

  • licenziamento per giustificato motivo oggettivo (riduzione del personale) o giustificato motivo soggettivo (per inadempienze del lavoratore);
  • licenziamento per giusta causa ( per gravi motivi ed negligenze da parte del prestatore di lavoro);
  • dimissioni durante il periodo di maternità, da convalidare dinanzi alla Direzione Provinciale del lavoro di competenza; la lavoratrice dipendente si può dimettere 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del bambino;
  • dimissioni per giusta causa, nel caso in cui è impossibile proseguire, da parte del lavoratore, anche momentaneamente il rapporto di lavoro; (per mancato pagamento delle retribuzioni, mobbing, molestie sessuali, modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative e quanto descritto dalla circolare Inps 163 del 20/10/2003).
  • risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, quando la cessazione del rapporto è intervenuta nell’ambito della procedura preventiva ed obbligatoria di tentativo di conciliazione richiesta solo dal datore di lavoro.

Quante volte si può richiedere la Naspi?

Per richiedere più volte la disoccupazione Naspi, devi essere in possesso di determinati requisiti:

  • essere disoccupato per licenziamento, scadenza contratto, dimissioni entro un anno di vita del bambino, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Da dicembre del 2017, non è necessario recarsi al Centro per l’impiego di competenza, per dichiarazione la disponibilità al lavoro. Basta dichiararlo sulla domanda di disoccupazione Naspi.
  • Aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio della disoccupazione (requisito contributivo); nel caso in cui già si è sfruttato questo periodo con delle disoccupazioni precedenti, bisogna calcolare le 13 settimane, contando i sabato dell’ultimo rapporto di lavoro;
  • aver svolto 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimo contributivo, nei 12 mesi precedenti l’inizio della disoccupazione (requisito lavorativo sempre da conteggiare nell’ultimo rapporto di lavoro).

Quando si riprende la Naspi?

La circolare Inps n. 94 del 12/05/2015 disciplina la nuova disoccupazione Naspi. Nel caso i cui un disoccupato percettore di Naspi inizi un rapporto di lavoro inferiore a 6 mesi, deve comunicare la data di assunzione e la data di fine rapporto di lavoro all’Inps, entro 30 giorni, con il modello Naspi com.

In seguito il disoccupato riprenderà la vecchia Naspi in automatico (senza fare nessuna domanda) e terminerà i giorni spettanti della precedente disoccupazione.

La circolare Inps specifica che il disoccupato non deve fare nulla, perché la sospensione e la ripresa della prestazione a sostegno del reddito Naspi, viene fatta dall’Inps. Inoltre è ininfluente la risoluzione anticipata o la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni del lavoratore, durante i 6 mesi di assunzione, dopo la sospensione della Naspi.

Quindi se il disoccupato percettore di indennità Naspi, inizia un’attività lavorativa, può riprendere la disoccupazione precedente, anche nel caso di dimissioni.

Se, invece, il nuovo rapporto di lavoro è pari o supera i 6 mesi, dovrai presentare una nuova domanda telematica Naspi all’Inps. Non perderai la Naspi precedente, ma ti sarà ricalcolato l’intero periodo, sottraendo i periodi di contribuzione già utilizzati dalle precedenti disoccupazioni. Per inviare la domanda Naspi, segui la nostra guida:

Come si verifica l’accoglimento e gli importi della Naspi

Per verificare l’accoglimento della domanda di disoccupazione Naspi e gli importi spettanti, bisogna accedere al servizio online dell’Inps: Nuova Assicurazione sociale per l’impiego ( NASpI): consultazione domande ed inserire le credenziali di accesso INPS, visualizzando l’accoglimento e la rata mensile, relativa all’ultima domanda presentata.

Cliccando sulla voce “Dettagli” ed in seguito prospetto di calcolo potrai controllare:

  • la decorrenza della disoccupazione Naspi;
  • il numero totale dei giorni spettanti;
  • il numero delle settimane di contribuzione dell’ultimo quadriennio dopo l’ultima prestazione di disoccupazione.

Se nel prospetto di calcolo risultano che avrai diritto a 30/35 giorni di Naspi, ti consigliamo di fare da subito il modello Naspi Com seguendo il nostro video.

Riferimento normativo: Circolare Inps n. 94 del 12/05/2015

Consulenza online previdenziale del team di insindacabili.it
Per qualsiasi problematica relativa alla disoccupazione Naspi, puoi accedere alla nostra area dedicata di consulenza online.

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