Se mi licenzio mi spetta la disoccupazione
Se mi licenzio mi spetta la disoccupazione

Articolo aggiornato il 3 Novembre 2023 da Stefano Mastrangelo

Chi si licenzia ha diritto alla disoccupazione Naspi?

Se un lavoratore dipendente di dimette volontariamente, ha diritto alla disoccupazione Naspi da parte dell’Inps, solo se le dimissioni avvengono per giusta causa o durante il periodo tutelato di maternità.

Quindi se un lavoratore subordinato del settore privato o pubblico, si licenzia volontariamente, nella maggior parte dei casi non ha diritto all’indennità di disoccupazione Inps. Vediamo insieme come prendere la disoccupazione in caso di dimissioni.

Se mi licenzio ho diritto alla disoccupazione?

Chi ha diritto alla disoccupazione Naspi Inps? La Naspi è la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego ed è attualmente l’unica prestazione a sostegno del reddito in caso di licenziamento. Specifichiamo sin da subito il termine licenziamento o dimissioni. Il licenziamento è la volontà da parte del datore di lavoro di interrompere il rapporto di lavoro per diversi motivi:

  • giustificato motivo oggettivo, (riduzione del personale per crisi aziendale)
  • giustificato motivo soggettivo (quando il lavoratore non è conforme agli obblighi ed alle mansioni previsti dal contratto di lavoro)
  • giusta causa, per un grave inadempimento del lavoratore che provoca l’immediato licenziamento senza preavviso.

Nei primi due casi, il datore di lavoro è obbligato a dare il preavviso al lavoratore in base all’anzianità di servizio ed al livello in busta paga.

Le dimissioni volontarie, invece, sono un atto volontario del lavoratore dipendente. In questo caso il lavoratore deve dare il preavviso al datore di lavoro in base alle indicazioni del CCNL (contratto collettivo nazionale del lavoro, ad esempio contratto Commercio). Le dimissioni si possono dare solo attraverso una procedura online prevista dal Ministero del lavoro.

In caso di dimissioni ho diritto all’indennità Naspi?

La disoccupazione Naspi, si ottiene solo in caso di licenziamento, anche per giusta causa o disciplinare e per i seguenti motivi: 

  • dimissioni durante il periodo di maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del bambino). In questo caso le dimissioni devono avvenire dinanzi all’Ispettorato del lavoro. (Per approfondimenti leggi il nostro articolo: Dimissioni durante la maternità).
  • Dimissioni per giusta causa (Circolare Inps n. 163 del 20 ottobre 2003) per mancato pagamento delle retribuzioni (almeno tre retribuzioni non pagate), per aver subito molestie sessuali sul luogo di lavoro, mobbing, modificazione peggiorative delle mansioni lavorative, spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra senza comprovate ragioni e dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico; 
  • risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura preventiva ed obbligatoria di tentativo di conciliazione dinanzi all’Ispettorato del lavoro. La conciliazione deve essere richiesta dal datore di lavoro.

Per provare le dimissioni per giusta causa, il lavoratore dopo le dimissioni, deve contestare per iscritto al datore di lavoro, tutti i fatti che hanno portato all’interruzione del rapporto di lavoro per gravi motivi (elencati nella circolare Inps n. 163). Anche le dimissioni per giusta causa, devono essere inviate telematicamente al datore di lavoro.

Nel caso di dimissioni volontarie o per giusta causa, il lavoratore ha sempre diritto:

  • al trattamento di fine rapporto di lavoro, sino alla data di dimissioni (la liquidazione),
  • al pagamento dei ratei di tredicesima e quattordicesima maturati,
  • alle ferie ed ai permessi non goduti.

Come prendere la disoccupazione in caso di dimissioni volontarie?

Per prendere l’indennità di disoccupazione Naspi, prima di tutto, si deve:

  • essere disoccupato (leggi il nostro articolo: cosa si intende per disoccupato?);
  • nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, bisogna possedere almeno 13 settimane di contribuzione (non sono calcolati i periodi utilizzati da altre disoccupazioni Naspi);
  • 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. – I requisiti temporali possono variare di anno in anno a seconda delle decisioni prese dal Governo e dall’INPS –

Dopo aver controllato i requisiti, il lavoratore deve essere stato licenziato o aver dato le dimissioni per giusta causa. Nel caso di dimissioni volontarie, il lavoratore dipendente non ha diritto alla Naspi. Allora cosa fare per prendere la Naspi in caso di dimissioni?

Dopo le dimissioni volontarie, il lavoratore potrebbe cercare un rapporto di lavoro a termine o tempo determinato, per far valere come motivazione la scadenza del contratto. Ad esempio, se il lavoratore si è dimesso dall’ultimo rapporto, ma ha tutti i requisiti per aver la disoccupazione Naspi, potrebbe percepire la disoccupazione Naspi, dopo l’assunzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato anche di poche settimane.

Quindi, dopo il rapporto di lavoro a termine, il lavoratore può presentare la domanda disoccupazione Naspi.

Per inviare la domanda di disoccupazione, ti consigliamo di leggere il nostro articolo: Cos’è la Naspi?

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