Convalida Dimissioni durante la maternità e nuovo modulo a distanza
Convalida Dimissioni durante la maternità e nuovo modulo a distanza

Articolo aggiornato il 5 Aprile 2020 da Nicola Di Masi

Modulo cartaceo per convalidare dimissioni Ispettorato

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato online un nuovo modulo, da utilizzare solo durante il periodo di emergenza Coronavirus, per la richiesta del provvedimento di convalida delle dimissioni e risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro, per i genitori con figli sino a tre anni di età.

Dimissioni volontarie durante il periodo di maternità

L’articolo 55 del Decreto legislativo numero 151 del 2001 prevede che:

  • le dimissioni volontarie presentate durante il periodo di maternità, 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, devono essere convalidate all’Ispettorato del lavoro di competenza. La lavoratrice ha diritto alle indennità di disoccupazione Naspi (se in possesso dei requisiti richiesti) ed alla indennità economiche previste nel caso di licenziamento, solo in caso di dimissioni nel primo anno di vita del bambino/a. Questa ultima disposizione si applica anche al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità.
  • La normativa si applica anche nel caso di adozione e di affidamento, entro tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.
  • Nel caso di dimissioni durante il periodo di maternità, la lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso.

Coronavirus e nuovo modulo di convalida Ispettorato del lavoro

Ricordiamo che le dimissioni sono un atto unilaterale recettizio e la lavoratrice non può cambiare idea successivamente alla convalida presso l’Ispettorato del lavoro. La lavoratrice dipendente ha diritto durante il periodo di maternità:

  • all’intero periodo dell’astensione obbligatoria, due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi dopo la nascita del bimbo, oppure un mese prima dalla data presunta del parto e quattro mesi dopo dalla nascita nel caso di flessibilità o 5 mesi dopo il parto,
  • al congedo parentale per un periodo massimo di 180 giorni, anche frazionato, con il pagamento del 30 per cento della retribuzione lorda,
  • alla disoccupazione Naspi, solo in caso di dimissioni durante il periodo di maternità, nel primo anno di vita del bebè, convalidate presso l’Ispettorato del lavoro.

In via eccezionale, solo durante il periodo di emergenza Covid-19, la lavoratrice o il lavoratore che si vuole dimettere volontariamente durante il periodo di maternità o al termine del congedo di maternità, devono inviare il modulo in allegato all’Ispettorato del lavoro, compilato correttamente in tutte le sue parti. Questo modello deve essere sottoscritto dalla lavoratrice o dal lavoratore interessato ed inviato all’Ispettorato tramite posta elettronica, allegando copia del documento di identità e della lettera di dimissioni o risoluzione consensuale debitamente datata e firmata.

In seguito sarà l’ispettorato del lavoro ad inviare la convalida al lavoratore e per conoscenza al datore di lavoro.

La lavoratrice dovrà indicare sul nuovo modulo dell’Ispettorato, di volersi dimettere per libera scelta o per risoluzione consensuale per i seguenti motivi:

  • Incompatibilità tra occupazione lavorativa e assistenza al neonato;
  • passaggio ad altra azienda;
  • mancata concessione del part time/orario flessibile/modifica turni di lavoro;
  • desiderio di cura della prole in maniera esclusiva;
  • cambio residenza/distanza tra luogo di residenza e sede di lavoro/ricongiungimento al coniuge;
  • chiusura/cessazione/trasferimento azienda;
  • variazione delle mansioni lavorative.

Le dimissioni volontarie durante il periodo di maternità o le risoluzioni consensuali convalidate, decorreranno dal giorno in cui sono state portate a conoscenza al datore di lavoro.

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