Come e quando si riprende la disoccupazione Naspi dopo scadenza rapporto a tempo determinato
La Naspi è la nuova assicurazione sociale per l’impiego, istituita dal decreto legislativo n. 22 del 2015, riconosciuta ai disoccupati con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, che hanno perso il lavoro involontariamente o alla scadenza del contratto.
Per ricevere l’indennità economica della disoccupazione, bisogna rispettare alcuni requisiti contributivi, indicati nell’estratto contributivo Inps del lavoratore. Vediamo tutti i dettagli per i contratti a tempo determinato.
Naspi dopo contratto a termine
La disoccupazione si può anche ottenere, dopo il termine di un contratto a tempo determinato. Infatti nella domanda di disoccupazione, dopo aver indicato i dati anagrafici, la procedura telematica inserirà automaticamente, con motivo di cessazione del contratto: scadenza termine contratto o altro. Per aver diritto alla Naspi, anche con un contratto a termine, il lavoratore deve possedere al momento della domanda, i seguenti requisiti:
- nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione (dal giorno successivo dalla data di cessazione del contratto), bisogna possedere almeno 13 settimane di contribuzione;
- 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
Le 13 settimane si contano, sommando i sabati lavorativi, durante il periodo del rapporto di lavoro. Ad esempio se ho lavorato dal 1° Luglio 2019 al 30 Settembre 2019, i sabati sono esattamente 13 ed avrò diritto all’indennità di disoccupazione Naspi.
Comunicazione sospensione Naspi per contratto a tempo determinato
Dopo aver presentato la domanda, bisogna recarsi immediatamente (entro 15 giorni dalla domanda) con la ricevuta della Naspi ed i documenti di identità in corso di validità, al centro per l’impiego zonale, per confermare la DID (disponibilità al lavoro) e per sottoscrivere o fissare un appuntamento per il patto di servizio. Durante la percezione dell’indennità di disoccupazione, potresti anche accettare proposte lavorative. Nel caso di assunzione, la Naspi è sospesa nei seguenti casi:
- solo se il rapporto di lavoro ha una durata non superiore a 6 mesi,
- se il rapporto di lavoro è stipulato in Paesi dell’Unione Europea o con cui l’Italia, ha stabilito determinati accordi bilaterali. (nel caso di lavoro all’estero)
Quindi nel caso di assunzione a tempo determinato che bisogna fare? Se un lavoratore sta percependo la naspi ed accetta una proposta lavorativa, entro 30 giorni dall’evento deve comunicare all’Inps, la data di inizio del rapporto di lavoro e la data di fine, nel caso di rapporto a tempo determinato. Questa comunicazione di sospensione Naspi, bisogna farla anche nel caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato (sempre entro 30 giorni).
La comunicazione di sospensione della disoccupazione, si invia online all’Inps con il modello Naspi com, attraverso:
- CIE, lo Spid o la carta nazionale dei servizi,
- gli uffici di patronato zonali,
- il contact center Inps, contattando il numero verde gratuito 803.164 (da telefono fisso) o il numero verde a pagamento 06.164.164 da telefonino.
Per inviare autonomamente la comunicazione di Naspi- com, bisogna accedere sul servizio Inps: Domanda per prestazioni a sostegno del reddito – Naspi – Comunicazione Naspi Com e selezionare la domanda di disoccupazione

Clicca su invio comunicazione e apri la finestra: Tipo evento da comunicare. Seleziona lavoro subordinato:

Nel riquadro successivo indica il tipo di contratto e la data di inizio attività e la data di fine attività (scadenza del contratto). Nelle note è possibile anche indicare eventuali informazioni integrative, in merito alla comunicazione Naspi com (come ad esempio il reddito presunto)

Clicca su avanti ed invia la comunicazione Naspi com all’Inps.
Naspi contratto a tempo determinato rifiuto proroga
Dopo aver comunicato entro 30 giorni dalla data di assunzione del contratto, il modello Naspi com, l’Inps bloccherà l’indennità economica Naspi e pagherà sino all’ultimo giorno di disoccupazione (giorno precedente alla data di assunzione). Al termine del contratto di 6 mesi, l’Inps erogherà gli ultimi giorni residui della Naspi precedente, senza contare il periodo lavoratore dei 6 mesi.
Ad esempio, se sono percettore di Naspi per 365 giorni dal 1° Gennaio 2019 e vengo assunto dal 1° Febbraio 2019 al 31 Luglio 2019, l’Inps bloccherà la Naspi e pagherà sino al 31 Gennaio 2019 (30 giorni). Dal 1° Agosto 2019 al disoccupato spettano 335 giorni di disoccupazione residui (365-30 giorni di Gennaio).
In questi casi bisogna vedere se è più conveniente riprendere la vecchia Naspi o fare una nuova domanda di disoccupazione, per sfruttare anche i mesi del nuovo periodo lavorativo. Nel caso di dimissioni del lavoratore durante il rapporto di lavoro, non si perde la Naspi ed anche nel caso in cui il lavoratore rifiuti la proroga di un contratto di lavoro a tempo determinato.
Naspi quando si perde l’indennità?
La disoccupazione Naspi decade e si perde il diritto all’indennità economica quando:
- si perde lo stato di disoccupazione,
- non si presenta la domanda di disoccupazione Naspi entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro,
- in caso di nuovo contratto di assunzione superiore a 6 mesi ed a tempo indeterminato, senza comunicare all’Inps con il modello Naspi com il reddito presunto,
- il titolare della prestazione Naspi, non comunica il reddito annuo presunto, entro 30 giorni dalla domanda, che presume di percepire da uno o più rapporti a tempo determinato part-time in essere,
- si inizia un’attività lavorativa subordinata (entro 30 giorni) senza provvedere alla comunicazione Naspi com, di cui ai commi due e tre dell’articolo 9 del d.lgs del 4 marzo 2015 n. 22;
- inizia un’attività lavorativa in forma autonoma, senza provvedere alla comunicazione Naspi com (entro 30 giorni), di cui all’articolo 10 del dgls. 4 marzo 2015 n. 22;
- si raggiungono i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- si acquisisce il diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per la NASpI;
- vengono violate le regole di condizionalità di cui all’art. 7 del D. Lgs. 4 marzo 2015 n. 22 e all’art. 4, co. 41 e co.42 della legge 28 giugno 2012 n. 92.
- non si comunichi il reddito presunto dell’anno, entro il 30 Gennaio, attraverso il modello Naspi com, per i lavoratori con compensi di lavoro autonomo (anche con reddito a zero),
- non ci si rechi al Centro per l’impiego, per confermare la disponibilità al lavoro e per sottoscrivere il patto di servizio.
Nel caso di assunzione con contratto a chiamata di 6 mesi senza indennità di chiamata, consigliamo di farsi assumere dopo 8 giorni dalla domanda Naspi.
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Articolo aggiornato il 10 Gennaio 2023 da Stefano Mastrangelo
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