Pensione amianto domande entro il 31 Marzo
Pensione amianto domande entro il 31 Marzo

Articolo aggiornato il 21 Agosto 2020 da Stefano Mastrangelo

Domanda pensione di inabilità esposizione amianto 

L’articolo 1 comma 250 della legge n. 232 del 2016, prevede una pensione speciale di inabilità, per i soggetti affetti da malattie derivanti dall’esposizione all’amianto. Ne hanno diritto, chi è affetto da una patologia professionale come causa di servizio, con almeno 5 anni di contributi.

Amianto e pensione di inabilità: requisiti Inps

Possono ottenere la pensione speciale di inabilità, i lavoratori iscritti all’Inps o altre forme esclusive e sostitutive, affetti da:

  1. mesotelioma pleurico,
  2. mesotelioma pericardico,
  3. mesotelioma peritoneale,
  4. mesotelioma della tunica vaginale del testicolo,
  5. carcinoma polmonare,
  6. asbestosi,

accertata come causa di servizio e riconosciuta di origine professionale dall’Istituto previdenziale Inail.

Per presentate la domanda sono necessari due requisiti fondamentali:

  1. almeno cinque anni di contributi durante l’intero periodo lavorativo, di cui tre anni negli ultimi 5 anni,
  2. certificazione da parte dell’Inail o di altre Ente Pubblico, che attesti le patologie elencate precedentemente,
  3. i lavoratori in servizio o che hanno cessato l’attività lavorativa, affetti da patologia asbesto-correlata al 30 Giugno 2019.

Domanda pensione di inabilità amianto

La domanda di pensione di inabilità all’Inps si presenta entro il 31 marzo di ogni anno. La pensione speciale di inabilità è accolta in base alle risorse in quell’anno disponibili. In ordine, vengono prese prima in carico, i lavoratori con determinati parametri:

  1. l’età anagrafica,
  2. l’anzianità contributiva,

alla data di presentazione della domanda.

La pensione dell’amianto è incompatibile:

  1. con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo e dipendente, 
  2. con la rendita vitalizia corrisposta dall’Inail,
  3. e con altri benefici pensionistici.

Alla domanda di pensione è importante allegare, secondo il messaggio Inps n. 3249 del 4 Agosto 2017:

  • per gli assicurati della gestione privata, la certificazione rilasciata dall’INAIL ovvero una dichiarazione dell’interessato che attesti il possesso dei requisiti previsti dall’art. 3, comma 1, lett. b) del decreto 31 maggio 2017, nonché l’eventuale percezione della rendita diretta erogata dall’INAIL, in relazione allo stesso evento invalidante. Le ultime due condizioni saranno verificate dall’INAIL.
  • per gli assicurati della gestione pubblica, per i quali è previsto l’istituto dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, la certificazione rilasciata da altre commissioni competenti (Comitato Tecnico per le pensioni privilegiate o Comitato di verifica per le cause di servizio istituito presso il MEF).

Non è necessario presentare il modello SS3 dal medico curante. La domanda è possibile inviarla gratuitamente tramite un patronato o autonomamente con le credenziali Inps, accedendo al servizio online: domanda di prestazioni pensionistiche.

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