Permessi di lavoro per lutto quanti giorni spettano
Permessi di lavoro per lutto quanti giorni spettano

Articolo aggiornato il 23 Settembre 2019 da Stefano Mastrangelo

Permessi di lavoro per lutto: quanti giorni spettano in caso di decesso di un familiare?

L’art. 4 della Legge n. 53 dell’8 Marzo 2000, ha stabilito dei giorni di permesso retribuito per lutto o grave infermità di alcuni familiari del lavoratore. Tali giorni di permesso per lutto, che posso essere fruiti volontariamente dal lavorare, spettano sia ai lavoratori dipendenti nel settore privato e sia in quello pubblico.

“Quanti giorni posso assentarmi dal lavoro se muore un familiare?”

Permessi per lutto 2019: quanti giorni spettano?

Il lavoratore dipendente pubblico e privato, nel caso di morte di un familiare entro il secondo grado di parentela, ha diritto a 3 giorni di permessi retribuiti all’anno. Di questi tre giorni, non si contano né i giorni festivi e né i giorni di riposo settimanali, spettanti al lavoratore come sabato e domenica e devono essere goduti entro 7 giorni dalla morte del familiare.

Ad esempio si può richiedere il permesso al lavoro per la morte della nonna? Spettano i tre giorni di permesso per decesso, solo per i seguenti familiari:

  • coniuge,
  • Genitore (mamma o papà),
  • figlio o Figlia,
  • Nonno o nonna,
  • nipote ossia il figlio o la figlia dei figli.

Questa norma è generica, perché diversi contratti collettivi, prevedono più giorni di permesso per decesso di un familiare, anche con gradi di parentela diversi. Per questo consigliamo di leggere attentamente il Contratto collettivo nazionale del lavoro, indicato con la dicitura CCNL sul contratto individuale di lavoro.

Ad esempio il Dlgs 165/2001, prevede i dipendenti pubblici Noipa di alcune categorie, possono richiedere tre giorni di permesso per il decesso dei seguenti familiari:

  • suocero/a, genero, nuora,
  • e di richiederlo per ogni lutto, anche più volte in un anno.

L’art. 156 del Contratto collettivo nazionale del lavoro del Commercio prevede che: “la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o del convivente purchè la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica o di un parente entro il secondo grado anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi”.

E’ da precisare che i permessi retribuiti per lutto, spettano solo ai lavoratori dipendenti subordinati e non ai parasubordinati (contratti a progetto) ed ai lavoratori autonomi occasionali.

Come si richiede il permesso per lutto di un familiare?

Prima di tutto, nel momento in cui accade il triste evento, bisogna comunicarlo immediatamente al datore di lavoro o all’ufficio del personale dell’azienda, i giorni di permesso che si intendono usufruire, anche in maniera non continuativa. Se la morte del familiare avviene durate la fruizione delle ferie, in questi giorni di permesso per lutto, le ferie sono sospese.

Dopo aver goduto dei giorni di permesso retribuiti, interamente dal datore di lavoro, il lavoratore deve consegnare al datore di lavoro:

  • un certificato di morte rilasciato dal Comune,
  • un’autodichiarazione che attesti Cognome e nome, grado di parentela, luogo ed orario del decesso del parente, allegando un documento d’identità del lavoratore.

I permessi retributivi sono validi ai fini dell’anzianità di servizio.

Permesso per grave infermità dei familiari?

Lo stesso articolo 4 della Legge n. 53 dell’8 Marzo 2000, prevede tre giorni di permessi retribuiti ai parenti entro il secondo grado o ai conviventi effettivi, per grave infermità del parente. La grave infermità deve essere dimostrata dal lavoratore, da appositi verbali rilasciati da medici specialisti o dal Servizio Sanitario nazionale, entro 5 giorni dal rientro al lavoro.

Questi spettano una volta all’anno e si distinguono dai permessi della legge 104 del 1992, per assistenza continua del familiare.

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