Come recuperare il Tfr non pagato
Tfr non pagato

Articolo aggiornato il 22 Luglio 2021 da Stefano Mastrangelo

Tfr non pagato: come recuperare la liquidazione dall’azienda?

Il trattamento di fine rapporto è regolato dall’articolo 2120 del codice civile. Spetta a tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati in caso di cessazione del rapporto di lavoro, sia in caso di dimissioni e sia in caso di licenziamento.

Che succede quando il datore di lavoro o l’Ente non paga il tfr al dipendente?

Tfr non pagato: la normativa

La liquidazione o il trattamento di fine rapporto è disciplinato dalla legge 297 del 1982 e dal decreto legislativo 5 dicembre 2005 n.252.

L’ultima normativa ha voluto far aderire dal 1° gennaio 2017, i lavoratori pubblici e privati, alla cosiddetta previdenza complementare, per  integrare l’importo della pensione di vecchia o anticipata.

Infatti, a partire dal 2007, i lavoratori dipendenti devono fare una scelta per la destinazione del trattamento di fine rapporto, attraverso la compilazione di un modulo tfr consegnato dal datore di lavoro al momento dell’assunzione. Il prestatore di lavoro ha due scelte:

  • lasciare il trattamento di fine rapporto presso l’azienda;
  • oppure destinare l’accantonamento mensile del tfr ad un fondo aziendale, previsto dai contratti collettivi o ad una società di gestione del risparmio, gestita da banche o da un’assicurazioni. In questo caso, il datore di lavoro, verserà mensilmente una quota mensile al fondo scelto dal lavoratore.

Mancato pagamento TFR: come fare per recuperarlo?

Il trattamento di fine rapporto viene accantonato dall’azienda ogni anno e rivalutato al 31 dicembre. In effetti però, questo vero salvadanaio, per le piccole imprese, molte volte non esiste. Questo perché spesso, il datore di lavoro, non mette da parte le somme della liquidazione spettante al lavoratore, oppure altre volte non versa al fondo scelto dal dipendente.

In caso di licenziamento o dimissioni, come recuperare allora il tfr non pagato? La primissima cosa da fare è controllare l’importo del TFR accantonato. Se avete l’ultima busta paga, con l’indicazione esatta dell’importo del TFR, avrete già risolto un grosso problema per il vostro legale.

Altrimenti controllate l’ultima certificazione unica in possesso e sommate l’accantonamento tfr indicato sulle buste pagate dal 1° gennaio sino alla data di licenziamento o dimissioni. La somma accantonata e rivalutata (sino all’anno precedente), viene riportata all’interno della certificazione unica dei redditi (ex cud)

TFR trattamento di fine rapporto
TFR trattamento di fine rapporto

In particolare, ai fine del calcolo del TFR, vengono considerati tutti gli emolumenti retributivi erogati abitualmente o almeno in modo ricorrente. La somma costituisce l’ammontare imponibile del trattamento di fine rapporto, di regola consultabile in ogni busta paga. Alla fine dell’anno si sommano tutte le retribuzioni imponibili ai fini del trattamento di fine rapporto e si dividono per 13,5.

A chi rivolgersi se non pagano il Tfr?

Il trattamento di fine rapporto, secondo l’art. 2120 del codice civile, è erogabile in anticipo, con almeno 8 anni di servizio e un importo non superiore al 70%. La stessa liquidazione è pagata dal datore di lavoro, alla cessazione del rapporto di lavoro, sia per dimissioni e sia per licenziamento o alle condizioni previste dal regolamento del fondo di previdenza complementare.

Il datore di lavoro dovrebbe pagare, di regola, entro massimo 60 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro, ma in molti casi ritarda o non da indicazioni precise della data di pagamento del tfr. In questi casi, ossia quando l’azienda non paga il trattamento di fine rapporto, potreste:

  • chiedere chiarimenti verbali al datore di lavoro o all’ufficio personale dell’azienda;
  • diffidare il datore di lavoro o l’amministratore delegato dell’azienda, scrivendo una lettera di diffida con raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite pec, nella quale si chiede il pagamento del TFR entro un numero di giorni;
  • chiamare l’azienda in via conciliativa alla Direzione provinciale del lavoro (ex Ispettorato del lavoro); in questo caso basta scrivere una lettera sia al datore di lavoro ed alla direzione provinciale del lavoro, nel quale si esplica il tentativo di conciliazione con l’azienda, per la corresponsione del tfr;
  • ricorrere ad un ufficio legale, facendo un ricorso per decreto ingiuntivo TFR; in questo caso è importante comprovare l’importo del tfr con le certificazioni uniche dei redditi degli anni di assunzione sino alla data di risoluzione del rapporto (ex cud) e le buste paga.
  • recuperare il TFR dall’Inps non pagato, direttamente al fondo di garanzia Inps.

Come richiedere il TFR non pagato all’Inps?

Se il datore di lavoro non paga il trattamento di fine rapporto, al termine del rapporto di lavoro sia a tempo determinato che a tempo determinato, vi consigliamo di adottare le misure precedentemente indicate.

Se l’azienda si trova in una situazione di crisi economica (non è soggetto alle diverse procedure concorsuali) o quando si è accertato nella fase di un procedimento concorsuale (come il fallimento) lo stato di insolvenza del datore di lavoro, il dipendente potrebbe accedere al fondo di garanzia Inps istituito con l’articolo 2, legge 29 maggio 1982, n. 297.

In questo caso consigliamo di rivolgervi immediatamente ad un ufficio legale esperto in tematiche del lavoro, per procedere all’accertamento del credito Tfr in sede giudiziale. In seguito l’Inps invierà una lettera, presso la cassetta postale online Inps, per informarvi sull’accoglimento della domanda, sull’importo e sulle modalità di pagamento scelte.

Tfr non pagato: quanto tempo a disposizione per non perderlo?

Secondo l’art. 2948 del codice civile, il trattamento di fine rapporto si prescrive in 5 anni, se non si interrompe prima con una richiesta per iscritto da parte del prestatore di lavoro. La prescrizione invece è di 10 anni, quando al lavoratore è stato riconosciuto l’importo del TFR da sentenza passata in giudicato.

Ricordiamo che la buona uscita o il TFR dei dipendenti pubblici, viene pagato integralmente dopo due anni dalla data di cessazione di servizio.

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8 Commenti

  1. Buonasera, la ditta nella quale lavoro è in grosse difficoltà economiche. ho arretrate 3 mensilità e mezzo ed siccome ho la possibilità di cambiare lavoro vorrei licenziarmi ma non so come recuperare tali mensilità ed il tfr.
    So di colleghi che hanno dato le dimissioni 6 mesi fa e a tutt’oggi devono ancora percepire qualcosa.
    Cosa mi consiglia?
    La ditta nella quale lavoro è una s.a.s non se possa servire a qualcosa come informazione.
    Ringrazio anticipatamente

  2. Buongiorno io dopo 12 anni sono stato licenziato ho finito il rapporto di lavoro il 31 agosto ad oggi ancora non ho una busta paga in mano del TFR l’unica cosa che parlando con ex datore di lavoro mi chiede se può pagarmi con dei bonifici per un anno perché non ha disponibilità ma io non so che fare .sinceramente non mi sta bene ma so che è la ditta e difficoltà cosa posso fare?grazie

    • Le consigliamo di fare un conciliazione per iscritto se intende accettare questa proposta. Chieda dei tempi inferiori cercando un accordo con il datore di lavoro.

  3. Buonasera, ho fatto la domanda, tramite pin dispositivo online, al fondo di garanzia richiedendo il trf e le ultime 3 mensilità a causa del fallimento di un’azienda presso la quale ho lavorato. Ho allegato tutta la documentazione tra cui l’ammissione allo stato passivo rilasciata dal Tribunale e il modello rilasciato dal curatore. A distanza di oltre 60 giorni non ho avuto alcuna risposta dall’inps, se non una mail nella quale mi scrivono che il questo mese stanno lavorando le domande pervenute nel mese di aprile 2018… Ma per legge l’inps non dovrebbe pagare in 60 giorni?

  4. Buona serata Di Masi sono Nicola nel 2013 la ditta dove lavoravo è stata chiusa x motivi giudiziarii e non ho percepito il TFR ,ho un legale ma non a fatto ancora niente.Mi dici x favore cosa devo fare.Considera che questa ditta a cambiato nome ben 4 volte, è noi eravamo soci lavoratori.

    • Il legale avrebbe dovuto fare la richiesta del TFR al fondo di garanzia Inps, entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

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