Come rinnovare il Reddito di Cittadinanza Inps
Rinnovo Rdc ecco i chiarimenti ufficiali Inps

Articolo aggiornato il 10 Aprile 2021 da Stefano Mastrangelo

Carta Reddito di cittadinanza: come fare

Finalmente sono disponibili i chiarimenti ufficiali Inps del rinnovo Rdc, dopo la pubblicazione del messaggio Inps numero n°3627 del 08/10/2020. E’ possibile inoltrare la domanda di Rinnovo del Reddito di cittadinanza.

La domanda telematica di richiesta della Carta Reddito di cittadinanza, per altri 18 mesi, deve essere inviata, solo per coloro che hanno terminato il primo ciclo RdC:

Quali sono i nuovi obblighi del Rinnovo Rdc? Decadenze e rinnovi

Per chi richiederà l’aggiornamento per altri 18 mesi, sarà obbligato ad accettare la primissima offerta congrua di lavoro disponibile, anche su tutto il territorio italiano, salvo se, all’interno del nucleo familiare, ci siano componenti con disabilità. In questo ultimo caso, il richiedente Rdc, è obbligato ad accettare la prima offerta di lavoro entro 100 km dalla propria residenza.

I pensionati titolari di pensione di cittadinanza, riceveranno sempre la ricarica RdC ed il rinnovo avverrà in automatico da parte dell’Inps.

Se il beneficio del reddito di cittadinanza si interrompe prima dei 18 mesi, per:

  1. Variazione del nucleo familiare (salvo i casi di decesso o ingresso di un nuovo componente familiare),
  2. Perdita dei requisiti o per rinuncia,

in caso di nuova domanda, il richiedente avrà diritto a 18 ricariche Inps, meno quello già percepite (nell’arco temporale di 5 anni).

Se il reddito di cittadinanza decade o viene revocato, per incremento del reddito familiare, in caso di nuova istanza, dopo 12 mesi dall’interruzione, il richiedente avrà diritto a 18 mesi di Rdc.

Se il pagamento del beneficio economico si interrompe prima dei 18 mesi, per applicazioni di sanzioni, la nuova domanda può essere presentata dopo 18 mesi o 6 mesi, quando all’interno della famiglia ci siano disabili o minori, dalla decadenza o dalla revoca. Dopo la nuova istanza, si avrà diritto a 18 mesi.

In tutti i casi, al termine dei 18 mesi, è possibile rinnovare il reddito di cittadinanza per altre 18 ricariche, con un mese di sospensione del pagamento Inps.

In attesa del Reddito di cittadinanza posso presentare il REM Inps?

Il Dirigente area misure di inclusione sociale e contrasto alla povertà dell’Inps, ha risposto al nostro quesito: “Gentilissimo, le preciso che il diritto al REM è disciplinato dall’articolo 23 del decreto-legge 19 agosto 2020, n. 104, che innova, in parte, quanto previsto dall’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Pertanto, l’aver terminato la percezione di RdC consente di soddisfare solo uno dei 4 requisiti di incompatibilità previsti dalla norma richiamata, che prevede che il nucleo richiedente, al momento della domanda, oltre a non essere titolare di RdC, non abbia al suo interno uno o più membri che siano titolari di trattamenti pensionistici ( escluso l’AOI), che abbiano in corso rapporti di lavoro subordinato con retribuzione superiore all’importo della prestazione ove spettante ( pari a euro 400* scala di equivalenza, a sua volte compresa tra 1 e 2,1) e, infine, siano stati percettori di una delle indennità COVID 19.

Evidenzio, inoltre, che per il diritto al REm devono essere soddisfatti i requisiti economici normativamente previsti, legati al valore ISEE, al patrimonio mobiliare e al valore del reddito familiare che, nel mese di maggio 2020, deve esser inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio.

Evidenzio che il reddito di cittadinanza eventualmente percepito a maggio rileva, pertanto, ai fini della valutazione di quest’ultimo requisito.

Pertanto, lei potrà presentare domanda di Rem entro il termine perentorio del 15 ottobre, domanda che sarà valutata sulla base di quanto sopra descritto.

L’eventuale presentazione di domanda di rinnovo RdC, nel corso dello stesso mese di ottobre infine, sarà del tutto irrilevante ai fini REM e verrà istruita per valutare il diritto che, se sussistente, comporterà l’avvio della prestazione a partire dal mese di novembre p.v..

Riferimento normativo: Messaggio Inps numero n°3627 del 08/10/2020

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